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§ VIII.

Errori circa il matrimonio cristiano.

LXV. Non si può in niun modo tollerare che Cristo abbia elevato il matrimonio alla dignità di sacramento.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXVI. Il sacramento del matrimonio non è che una cosa accessoria al contratto e da questo separabile, e lo stesso sacramento è riposto nella sola benedizione nuziale.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXVII. Il vincolo del matrimonio non è indissolubile per diritto di natura, ed in varii casi può sancirsi per la civile autorità il divorzio propriamente detto.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

LXVIII. La Chiesa non ha la podestà d’introdurre impedimenti dirimenti il matrimonio, ma tale potestà compete all’autorità civile, dalla quale debbono togliersi gli impedimenti esistenti.

Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

LXIX. La Chiesa incominciò ad introdurre gl’impedimenti dirimenti nei secoli posteriori, non per diritto proprio, ma usando di quello che ricevette dalla civile potestà.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXX. I canoni tridentini, nei quali s’infligge scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di stabilire gl’impedimenti dirimenti, o non sono dommatici, ovvero si debbono intendere dell’anzidetta potestà ricevuta.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXXI. La forma del Concilio Tridentino non obbliga sotto pena di nullità in quei luoghi ove la legge civile prescriva un’altra forma, ordinando che il matrimonio celebrato con questa nuova forma sia valido.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXXII. Bonifacio VIII pel primo asserì che il voto di castità emesso nella ordinazione fa nullo il matrimonio.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.