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chierici, sieno esse civili o criminali, dev’essere assolutamente abolito, anche senza consultare la Sede apostolica, e non ostante che essa reclami.
- Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
- Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
XXXII. Senza violazione alcuna del natural diritto e della equità, si può abrogare l’immunità personale in forza della quale i chierici sono esenti dalla leva e dall’esercizio della milizia; e tale abrogazione è voluta dal civile progresso, specialmente in quella società, le cui costituzioni sono secondo la forma di più libero governo.
- Lett. al Vescovo di Monreale Singularis Nobisque, 29 settembre 1864.
XXXIII. Non appartiene unicamente all’ecclesiastica potestà di giurisdizione, qual dritto proprio e connaturale, il dirigere l’insegnamento della teologia.
- Lett. all’Arcivescovo di Frisinga Tuas libenter, 21 decembre 1863.
XXXIV. La dottrina di coloro che paragonano il Romano Pontefice ad un Principe libero che esercita la sua azione in tutta la Chiesa, è una dottrina la quale prevalse nel medio evo.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXXV. Niente divieta che per sentenza di qualche Concilio generale, o per opera di tutti i popoli, il Sommo Pontificato si trasferisca dal Vescovo Romano e da Roma ad un altro Vescovo e ad un’altra città.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXXVI. La definizione di un Concilio nazionale non si può sottoporre a verun esame, e la civile amministrazione può tenere cotali definizioni come norma irretrattabile di operare.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXXVII. Si possono istituire Chiese nazionali non soggette all’autorità del Romano Pontefice, e del tutto separate.
- Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.
- Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
XXXVIII. Gli arbitrii eccessivi dei Romani Pontefici contribuirono alla divisione della Chiesa in quella di Oriente e in quella di Occidente.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.