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mente che la religione della Chiesa cattolica sia l’unica vera religione.

Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXII. L’obbligazione che al tutto vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente che dall’infallibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti siccome dommi di fede.

Lett. all’Arciv. di Frisinga, Tuas libenter, 21 decembre 1863.

XXIII. I Romani Pontefici e i Concilii ecumenici si scostarono dai limiti della loro potestà, usurparono i diritti dei Principi, ed anche in definire cose di fede e di costumi errarono.

Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXIV. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, nè alcuna temporale potestà diretta o indiretta.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXV. Oltre alla potestà inerente all’episcopato, ve n’è un’altra temporale che è stata ad esso conceduta o espressamente o tacitamente dal civile impero il quale per conseguenza la può rivocare quando vuole.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXVI. La Chiesa non ha connaturale e legittimo dritto di acquistare e di possedere.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
Lett. encicl. Incredibili, 17 settembre 1863.

XXVII. I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere affatto esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XXVIII. Ai Vescovi, senza il permesso del Governo, non è lecito nè anche di promulgare le Lettere apostoliche.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

XXIX. Le grazie concedute dal Romano Pontefice si debbono stimare irrite, quando non sono state implorate per mezzo del Governo.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

XXX. L’immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ebbe origine dal dritto civile.

Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXXI. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei