Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
mente che la religione della Chiesa cattolica sia l’unica vera religione.
- Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
XXII. L’obbligazione che al tutto vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente che dall’infallibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti siccome dommi di fede.
- Lett. all’Arciv. di Frisinga, Tuas libenter, 21 decembre 1863.
XXIII. I Romani Pontefici e i Concilii ecumenici si scostarono dai limiti della loro potestà, usurparono i diritti dei Principi, ed anche in definire cose di fede e di costumi errarono.
- Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
XXIV. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, nè alcuna temporale potestà diretta o indiretta.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXV. Oltre alla potestà inerente all’episcopato, ve n’è un’altra temporale che è stata ad esso conceduta o espressamente o tacitamente dal civile impero il quale per conseguenza la può rivocare quando vuole.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXVI. La Chiesa non ha connaturale e legittimo dritto di acquistare e di possedere.
- Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
- Lett. encicl. Incredibili, 17 settembre 1863.
XXVII. I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere affatto esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.
- Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
XXVIII. Ai Vescovi, senza il permesso del Governo, non è lecito nè anche di promulgare le Lettere apostoliche.
- Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
XXIX. Le grazie concedute dal Romano Pontefice si debbono stimare irrite, quando non sono state implorate per mezzo del Governo.
- Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
XXX. L’immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ebbe origine dal dritto civile.
- Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
XXXI. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei