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il diritto di raffrenare con pene temporali i violatori delle sue leggi; che sia conforme alla sacra teologia ed ai principii del diritto pubblico ascrivere e vendicare al governo civile la proprietà dei beni che si posseggono dalle Chiese, dalle Famiglie Religiose e dagli altri luoghi pii». Nè arrossiscono di apertamente e pubblicamente professare il pronunciato ed il principio degli eretici, da cui nascono tante perverse sentenze ed errori, che cioè «la potestà ecclesiastica non sia per diritto divino distinta ed indipendente dallo potestà civile, e che questa distinzione ed indipendenza non possa mantenersi senza essere invasi ed usurpati dalla Chiesa i diritti essenziali di essa civil potestà». Nè possiamo passare sotto silenzio l’audacia di quelli, i quali, intolleranti della sana dottrina, contendono che si possa, senza peccato e iattura della professione cattolica, negare l’assenso e l’obbedienza a quei decreti e giudizii della Sede apostolica, l’obbietto dei quali si dichiara che riguarda il bene generale della Chiesa e i suoi diritti e la sua disciplina; purchè essi non tocchino i dommi della fede e dei costumi». Il che quanto grandemente si opponga al domma cattolico della piena potestà del Romano Pontefice, divinamente conferitagli dallo stesso Cristo Signore, in ordine a pascere e reggere e governare la Chiesa universale, non è chi apertamente e chiaramente non vegga ed intenda. Noi dunque, in tanta perversità di depravate opinioni, ben ricordevoli del Nostro apostolico ufficio e massimamente solleciti della santissima nostra religione, della sana dottrina e della salute delle anime, a noi commesse da Dio, e del bene della stessa umana società, stimammo dover nuovamente elevare la Nostra apostolica voce. Pertanto, tutte e singole le prave opinioni e dottrine, nominatamente espresse in queste Lettere, colla Nostra