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quella quantità che crederanno opportuno. Il Ronchetti attribuisce questa clausola del nostro vescovo alla incertezza dei prodotti di questi poderi (Mem. stor. 1 p. 150): ma Tachimpaldo, che era già vescovo dal 796 e che giovanissimo non sarà salito sulla cattedra bergomense, se già nel 799 redigeva il suo testamento, non doveva per una lunga esperienza ignorare fino a qual punto potevano essere adempiuti i suoi legati. Ma la espressione, modo vero quod Dei iudicio non scio quomodo de ipsas res fruges exire debeat cet. (Lupi, 1, 645), può darci il modo di spiegare il fatto. Tachimpaldo, che con tutta probabilità era langobardo, avea assistito alla dolorosa caduta della sua gente avvenuta per imperscrutabile giudizio di Dio: le conseguenze di questo fatto si facevano sentire ancora dopochè il nostro Vescovo avea redatto il suo testamento, perchè il conquistatore, andando contro a secolari abitudini, avea abolito le antiche misure, e n’avea introdotte altre di sua creazione e al tutto differenti: ora, per lo meno il Modius non veniva ad esser più una misura di litri 8,75, ma sibbene di litri 157,5 (Saigey p. 113): la disposizione testamentaria quindi di Tachimpaldo veniva ad essere notevolmente alterata, o meglio ancora, poteva esser fonte di future controversie o pretensioni. A quel modo che Paolo Warnefrido non osò tramandare ai posteri la disfatta e l’assoggettamento de’ suoi connazionali, così il nostro Vescovo non fe’ che attribuire al Dei iudicio le ragioni per le quali trovavasi obbligato a mutare il suo legato a favore dei poveri, tacendo quelle circostanze che poteano riuscir gravi al suo cuore od al suo orgoglio di langobardo. V. Nota 118.

32. Recheremo alcuni esempi anteriori al secolo undecimo, al qual punto si fermano le indagini di questa breve introduzione:
 I.° Per il Modius o Modium misura dei grani, il qual nome alla forma neutra si trova non solo nei nostri documenti medievali, ma anche nei Metrologi latini (Isid. in Metrol. Scr. 2 p. 142, 4, 7) e greci (ibid. 1 p. 190, 16; 271, 15 ecc.): Ann. 800, quinque modia grano medietate grosso et medietiate minuto (Lup. 1, 627); ann. 806, triginta modia grano (ibid. 645); ann. 806, decem et octo modia meleo (Hist. Patr. Mon. 13, col. 154 c); ann. 822, grano omni genere modio tertio (ibid col. 179 b); ann. 835, secale modios XXXV (ibid. col. 225); ann. 837, de