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ta, con una alterazione quasi incalcolabile, la quale non dovea portare verun rilevante sconcerto nelle usuali contrattazioni, e, quel che è più, nella esigenza di canoni o diritti stabiliti nell’epoca precedente173. Il silenzio assoluto che regna in tutta la nostra legislazione statutaria e nei molteplici documenti, che ci fu dato di compulsare, riguardo alle misure degli aridi, permette di credere, come già abbiamo ammesso, che rimanessero inalterate, e che quindi il campione municipale, sul quale si basò il nuovo Sextarius del vino, avesse la identica contenenza di quello costrutto nel secolo undecimo, e il quale durò fino ai giorni nostri.
§ 7. La stabilità non fu uno dei pregi delle nostre misure del vino, che anzi, pare che nella prima metà del secolo decimoquinto vi sia entrata la massima confusione: ma in tanta scarsezza di documenti a noi non riesce agevole ricercarne le cagioni. Gli Statuti del 1353, del 1391 e del 1422 non danno notizia di alcuna alterazione174, ma in quello del 1430, dopo essersi riportate alla lettera le due disposizioni, che riguardano le misure del vino (v. sopra § 4), vi ha questa aggiunta: «Salvo quod mensura consueta non diminuatur nec diminuta esse intelligatur per aliquod contentum in suprascriptis (capitulis alias) statutis175.» Dunque, di fianco alla legale, sussisteva un’altra misura consecrata dall’uso, e noi non mettiamo dubbio che questa non fosse ancora la misura stabilita nel secolo XI, dal momento che l’abbiamo veduta sopravvivere fino a questi dì nelle nostre valli (v. sopra § 3 e Nota 144). Ciò si conferma col fatto, che lo Statuto ordina che que-