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14,75 per 100 (Cantoni, Encicl. agr. 4 p. 380): ora, gli Statuti del 1263 e 1331, come quello del 1353, che porta il Calmerio riformato nel 1340, ammettono pei pani crudi, che variano dai grammi 628 ai grammi 157, a seconda dei prezzi del frumento, il calo uniforme di un ottavo di oncia o del 12,50 per cento. Siccome allora non si fabbricavano che grossi pani, ed il prezzo di ogni pane rimaneva invariato, mentre il peso seguiva le ondulazioni del mercato, così avrebbe portato una enorme complicazione nel Calmerio quando, per ogni alterazione di peso, si fosse dovuto tener conto anche della corrispondente alterazione del calo; le perdite, che sotto questo rispetto erano soggetti a soffrire i fornai, potevano essere compensate da una più bassa produzione di pane ad essi assegnata per ogni Stajo di frumento, ed in questa, come nelle avvertenze più sopra esposte, deve stare la ragione per la quale, nello Statuto del 1263, vediamo stabilito che lo Stajo di frumento debba dare libbre 18 ed once 16 (chilogrammi 15,064) di pasta, le quali abbiano a ridursi a libbre 16 Once 6 1/2 (chilogrammi 13,184) di pane. Da ultimo, nello Statuto del 1263 era stabilito che al fornajo si dessero due denari per ogni Stajo per l’opera sua, e che questi si computassero nel prezzo del frumento, sicchè quando questo fosse di 24 denari per Stajo, il pane si facesse in ragione di denari 26. Riesce difficile a comprendere, come questa retribuzione stabilita nel secolo decimoterzo, e assai tempo prima del 1263 (poichè lo Statuto di quell’anno dice che hinc a longo tempore observatum est, 3 § 24; Stat. an. 1331, 8 § 34), sia stata riconfermata nello Statuto del 1331,