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§ 2. Abbiamo detto (Capit. I §§ 2, 3), la Soma nostra rappresentare il peso di 160 libbre grosse di frumento di buona qualità. Lo Stajo quindi era di 20 libbre: ma quali detrazioni vi facesse il mugnajo per compensarsi dell’opera sua, non è detto nello Statuto più vecchio. Ivi è prescritto soltanto quod molinarius teneatur reddere et consignare domino vel domine molendi vel suo misso sive blave vel grani sibi designate ad masnandum Sextarium (unum) pro quolibet (Sextario) cumulum detractis crusca et soentre de farina frumenti (13 § 29; per le correzioni in questo passo male trascritto v. Stat. an. 1331, 8 § 26). A quello che si vede, si computava che, restituendo uno Stajo colmo di farina per uno Stajo raso di frumento, il mugnajo restasse compensato dell’opera sua, e questa strana prescrizione si trova ripetuta in tutti i posteriori Statuti, anche quando erano esattamente determinati e la capacità dello Stopello o bozzolo, e il calo che ogni Soma soffriva al molino (Stat. 1331, 8 §§ 26, 49; Stat. an. 1453, 3 §§ 50, 51). Ora, stando allo Statuto del 1453, lo Stopello dovea avere la capacità di un ventiquattresimo dello Stajo (v. Capit. I § 6), e in pari tempo si calcolavano libras duas pro qualibet Soma pro callo (Stat. an. 1453, 3 § 51). Queste detrazioni rappresentano per ogni Stajo Once 25 pel bozzolo, ed Once 7 1/2 pel calo, in tutto libbre 1 Once 2 1/2, sicchè il mugnajo metteva in conto di aver ricevuto libbre 18 Once 27 1/2 de blava, come allora era prescritto, bene aptata et cribellata et mondata (Stat. an. 1204-48, 13 § 48). Stando sempre ai calcoli stabiliti in principio di questa Appendice, da quello Stajo di frumento si sarebbero dovute