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et esse debeat ad unam mensuram et de una latitudine — que latitudo debet esse de quinque Somessis et medio (v. anche Stat. an. 1331, 8 § 68). Che pel Somesso si intendesse la quarta parte del Braccio, lo indicano apertamente, e il nome che fu ad esso sostituito dagli Statuti posteriori, e altri argomenti che addurremo più sotto (§ 10). Così nello Statuto del 1353 vi ha (8 § 26): et quod non debeant fieri panni in civitate nec in burgis nec in districtu Pergami qui ad minus non sint ampli in latitudine per quinque quartas ud passum Comunis Pergami sub pena soldorum quinque imper. pro quolibet brachio panni, e qui vediamo nella stessa ordinanza usarsi insieme passus e brachium; il che era necessario a farsi, poichè a quest’epoca le denominazioni di Brachium e Quarta usandosi indistintamente tanto per la misura dei tessuti, quanto per quella detta da fabbrica o da legname (v. sopra § 6), la legislazione, a togliere ogni equivoco, preferì l’antico nome: in altri termini, sarebbe come ora si ordinasse, che il panno di nostra fabbrica non dovesse esser largo più di cinque quarte del braccio da panno (chè, altro significato speciale qui non può avere il nome di passus) sotto la pena di un tanto per ogni Braccio. Questa distinzione poi poteva essere tanto più richiesta dalle circostanze, in quanto che, sebbene solo nel 1567 siasi preso un provvedimento, tuttavia sembra che i nostri mercanti non si facessero lontani dall’introdurre l’uso del Braccio milanese nei loro negozii, ed abolito questo, dal ricorrere a quello da fabbrica per lo meno per misurare la seta (Calvi, Effemer. 2 p. 334, 366). Ma ritorniamo alle nostre ricerche. Nello Statuto del 1391 (1 § 81) vi ha: quos