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fianco a questo nome, nella nostra legislazione si incomincia ad usare anche quello di Brachium. Infatti nelle leggi suntuarie dello Statuto del 1331 è ordinato (8 § 6) che alcuno non debba nec portare nec deferre pannum pretii vel valoris ultra solidos quatraginta pro brachio nisi sint milites vel usores militum; nello Statuto del 1353 vi ha (8 § 34): quod nulla pecia panni bergamaschi possit tirari ultra brachia quinquaginta, et si sit dimidia — ultra brachia vigintiquinque; nello Statuto del 1430, dove si parla del prezzo da attribuirsi al lavoro delle tele di lino e di stoppa, si usa sempre (1 fol. 15) de brachiis quindecim, de brachiis sedecim: inoltre, nello Statuto dei Dazii del 1431 (per non discostarci da quest’epoca) abbiamo: panni bergamaschi ultra brachia novem (fol. 26 v.); da ultimo nello Statuto dei mercanti del 1457 (§ 71, mss. nella civ. Bibl.) troviamo: item quod consules dicti paratici mercatorum teneantur et debeant circare et temptare passos et mensuras civitatis et districtus Pergami si sunt falsi et false. — et illum passum seu mensuram frangere debeant, e nella tariffa dei Bollatori stabilita nel 1613 sì fanno sinonimi passo o braccio (Calvi Eff. 1 p. 224 seg.). Queste citazioni permettono adunque di affermare che la stessa cosa sono il passus ed il brachium quando si rapportano alle misure del panno e della tela, e che in questa, non in altra guisa, vanno interpretati i nostri documenti, quando usano indistintamente l’uno e l’altro nome.

§ 8. Come si suddividesse il Passus, possiamo argomentarlo dal confronto fra lo Statuto più vecchio ed i susseguenti. In quello troviamo ordinato (13 § 40): quod quodlibet pectinum de panno lini et de stoppa sit