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esteso e in modo completo (Stat. an. 1353, 8 § 146; De quolibet Marcho den. duodecim). Questo fu stabilito di nuovo, cioè, che per questo genere di pesi vi sia uno speciale Bollatore (11 § 25: quod aurifices et campsores Civ. et Burgorum et districtus Pergami teneantur et debeant facere bullari per dictum Bullatorem semel in anno videlicet de mense may marchos balancias et denariorum penses), e chi dovesse essere, per poter esercitare il suo ufficio, lo dice la seguente ordinanza (ibid. § 13): quod unus sufficiens homo qui non sit aurifex nec campsor mittatur Mediolanum ad accipiendos campiones et contrapenses et modos qui utuntur et servantur in Mediolano per pensatores Mediolani tam circa pensam monete (quam circa pensam) auri et argenti. Et quod quidquid in Mediolano servatur de campionibus et contrapensibus et penso servetur in Pergamo. Nessuno vorrà intendere che solo nel 1353 siasi introdotto il peso di marco milanese nella nostra città, perchè in questo caso diventerebbero inintelligibili i nostri Statuti, i quali per un secolo e mezzo continuano ad attribuire alle misure di capacità del vino l’identico peso attribuito loro già dallo Statuto del 1331: con questa disposizione non si volle che rendere più perfetta la uniformità in questo ramo così importante di commercio. Infatti le nostre marche di ferro, verificate da persone non sempre competenti, difficilmente avranno potuto sfuggire ad alterazioni abbastanza sensibili, ed a questo inconveniente si volle qui porre un argine, introducendo delle disposizioni, che risentivano delle gelose ma saggie cautele colle quali a Milano era regolato questo dilicato servizio. Ivi in-