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città esercita sovra una piccola e vicina; per la necessità portata dai frequenti scambii, era naturale che il peso di marco si introducesse anche da noi; e se abbiamo notato aver ciò dovuto avvenire nel periodo che corse dal 1217 al 1237 (v. sopra §. 2), non è men vero d’altra parte che la ordinanza restrittiva dello Statuto del 1204-48 riguardo ai cambiatori di monete dovesse avere in vista l’oncia di marco, e non altra, perchè le once delle due libbre erano perfettamente identiche, e l’una non escludeva l’altra negli usi cotidiani della nostra città. Quindi è che, prendendo il limite più largo, bisogna ammettere che il ragguaglio dell’acqua contenuta nelle nostre misure del vino sul peso di marco deve essere ufficialmente invalso dopo la redazione del nostro Statuto più vecchio, e che a questo punto deve fermarsi la espressione dello Statuto del 1331, che un tale uso risaliva ad un tempo assai lontano. Che se ai nostri avi si deve fare il merito di essersi giovati a quest’uopo di una acqua che sempre reputarono purissima, a preferenza anche della piovana, questo solo non basta, perchè accortamente preferirono anche dei pesi che, servendo pei metalli preziosi, erano più gelosamente custoditi e quindi meno soggetti ad alterazioni, essendochè le più piccole differenze potevano avere un valore tutt’altro che irrilevante. Per conseguenza, come abbiamo veduto, lo Statuto del 1331 nello stabilire il valore della bozzola o chiodo (8 § 48) dice che per base del calcolo si ebbero le once cum quibus ponderatur argentum: distinzione che in questo luogo dovea rendersi assai necessaria perchè, come vedemmo, le misure dell’epoca precedente era-