e questa prescrizione si lascia con facilità estendere a tutto il commercio dei metalli preziosi, poichè la lega dei lavori d’oro e d’argento allora non era appunto fondata che sulla lega di certe determinate monete. Infatti nello Statuto più vecchio (13 § 16) è ingiunto quod nullus aurifex de cetero faciat nec facere presumat aliquem anulum auri deteriori seu peiori auro quam sit aurum Terinorum, nec aliquod anulum argenti de peiori seu deleriori argento quam sit argentum Sterlinorum. Il Tareno, o Tarì, era una moneta d’oro del regno di Sicilia (Murator., Ant. Ital. m. aevi 2 col. 784, 806; Arch. St. ital. 1877 p. 175 seg.) e celebri del pari sono nei documenti medievali i denari sterlini (Murat. ibid. col. 806; Du Cange, s. v. Esterlingus). Lo Statuto del 1331 fonda ancora sulle monete la lega dell’uno e dell’altro metallo, ma distingue il laborerium vel opus minutum ed il laborerium vel opus grossum: pel primo si esige un argento che non sia di lega inferiore a quello dei Bononinorum grossorum veterum e pel secondo a quello degli Ambrosinorum novorum: per l’oro, sia l’opera di grande o di piccola mole, si mantiene l’aurum Terinorum (8 §§ 63, 64). La prima menzione a Milano degli Ambrosini novi si ha nel 1209 (Giulini, Mem. stor. 8 p. 314), e si può credere che siasi cominciato a batterli in quest’epoca; laonde non è improbabile che nello Statuto del 1331 siasi sancita una consuetudine introdotta poco dopo il 1248. Mentre a Brescia si ricevettero da Venezia le norme pei lavori d’oro e d’argento e si prescrisse agli orefici di attenervisi (Stat. Brix. saec. XIII in H. P. Mon. 16, 2 col. 1584 221; Stat. an. 1313, ibid. col. 1693