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tica, quale quella che venne, o modificata, od introdotta ex novo nel lasso di tempo qui sopra stabilito. La parola addimus, che è solenne in tutta la parte di Statuto fino a noi pervenuta, ora sta sola, ora è accompagnata dalla indicazione dell’anno in cui fu presa la deliberazione ivi riportata: ma, e nell’uno e nell’altro caso, essa accenna sempre ad un’aggiunta posteriore alla più antica redazione dello Statuto: aggiunta richiesta dal rapido svilupparsi dei reciproci interessi di coloro, che conviveano sotto l’egida del nostro Comune. Ora, tutto permette di ritenere, che nella parte più antica del periodo di tempo abbracciato dalle ordinanze del nostro Statuto, il peso di marco, quand’anche fosse stato conosciuto, non avesse ancora una legale esistenza nella nostra città, e ne abbiamo una prova nel fatto che, dove si ordina la verifica dei pesi, non si parla delle marche o marchi che in una posteriore aggiunta. Infatti vi leggiamo (13 § 3): item statuimus et ordinamus quod Rector teneatur facere amuelare penses et petras pensorum ferri crudi et cocti in civitate et virtute Pergami, Addimus quod illud quoque teneatur Rector facere in Marchis. Arrogi, che, contrariamente a quanto successe in un’epoca posteriore, nella parte originaria dello Statuto ai cambiatori di monete si vieta di valersi di altra oncia, che non fosse l’oncia comune di Bergamo (13 § 15): et quod (Cambiatores) vendent et ement ad unciam currentem comuniter civitatis Pergami et non ad aliam unciam, mentre per contro nello Statuto del 1430 vi ha (1 fol. 31 v.): et quod Cambiatores vendent et ement ad unciam argenti currentis in civitate Pergami et non ad aliam unciam: