Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
122 |
in piccole quantità, la troviamo nello Statuto dei Dazii (fol. 39 r.), dove vi ha: in bochalibus, flasconis, galetis vel zuchis vel aliis vasis vinum exportare, dove si comprende che la galeda o galeta era in uso anche da noi. Non parliamo delle zucche, dalle quali ne traggono tanto profitto tuttodì gli agricoltori per trasportare ne’ campi il vino o l’acqua con che dissetarsi.
191. Stat. Datior. fol. 40 v.: Quod Tabernarii possint mensurare vinum ultra Claudum et Claudinum cum buzolis rami vel vitrii vel cum bochalibus, et debeant habere omnia bochalia et mensuras iusta cuiuscumque capacitatis sint; Stat. an. 1453, 1 § 189; et mensurato vino — possit fundere vinum de ipsis Bozolis in altis Bochalibus vel aliis vasibus etiam non bullatis. Anche questo Statuto ammette pienamente che vi fossero Boccali bollati: cfr. Stat. Datior. fol. 41 r.
192. La lieve modificazione delle misure inferiori alla Brenta dovea essere già pienamente compita nel 1613, perchè nella Tariffa dei Bollatori stabilita in quest’anno dal Consiglio Comunale (Calvi, Effem. 1 p. 224 seg.) si vediamo già indicate le misure, che furono in uso fino ad oggidì, la Brenta, la Secchia, il Boccale.
193. Rich. Diz. delle ant. gr. e rom. 1 p. 247 della vers. ital. Si cfr. tuttavia anche Solium ibid. 2 p. 293, 6, e Forcellini s. v.
194. Tiraboschi, Vocab. dei dial. berg. s. v.
195. Stat. an. n. 1353, 8 § 146: de quolibet Solio den. sex, e la stessa tariffa per la Brenta. Evidentemente si dovette trarre questa denominazione dal linguaggio del popolo, perchè non nascessero confusioni collo Stajo del frumento, per la verifica del quale si esigeva un minore diritto, cioè di soli 4 denari. Il nome di solio si trova già in carta bresciana del 1191 ap. Odorici, Stor. Brescian. 5 p. 16: octo sojos de uva fullata — XXXII sojos vini in gratis.
196. Stat. an. 1453, 1 § 22.
197. Oltre a tutti gli Statuti v. Calvi, Effemer. 1 p. 39, 224 seg.
198. I nostri documenti non lo dicono, ma che fosse in uso pienamente in quell’epoca, lo attestano gli Statuti di Como del 1335 ove leggiamo: Brenta, in qua sunt punctata Staria sex (Hist. Pat. M. 16, 1 col. 354). Una prova indiretta di questo