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Milano. Il mandato era stato alimentato per circa 90 miliardi di lire da assegni provenienti da varie banche italiane operanti a Milano e da titoli provenienti dall’estero su disposizione di Arner S.A.
Sulla base delle indagini effettuate e della imponente mole di documenti acquisiti ed analizzati, veniva confutata, attraverso la c.d. contabilità Mills, la tesi difensiva avanzata in via subordinata dalla difesa di Silvio Berlusconi, vale a dire che gli accrediti a Northern costituissero un finanziamento personale del suddetto a partito politico, non penalmente perseguibile. Analizzata la documentazione prodotta da Mills in ogni sua singola voce e confrontata con le altre risultanze processuali (pagg. 162 e segg.) il Tribunale, superate le “lacune accusatorie” in ordine alla provenienza delle provviste di All Iberian, concludeva (pag. 180 e segg.) che gli importi accreditati sul conto Constellation Financière in favore dell’on. Craxi erano stati finanziamenti di carattere societario elargiti da All Iberian, “strutturalmente e funzionalmente sottoposta al controllo diretto di Fininvest spa sulla base di scelte verticistiche adottate dalla direzione centrale amministrativa e finanziaria del Gruppo Fininvest”, la cui provvista “fu artatamente creata mediante sottrazione di attività della CRM spa [Cantieri Riuniti Milanesi], partecipata al 100% da Fininvest spa”, con effetti patrimoniali negativi per il Gruppo Fininvest e Fininvest spa.
Il flusso finanziario legato ai bonifici effettuati a favore del conto Northern Holding, e tramite questo ai conti riferibili all’on. Craxi quale segretario politico del PSI, risultava definitivamente riferibile a società del Gruppo Fininvest e gestito in ogni sua fase dai dirigenti di Fininvest. La conseguente esposizione debitoria di All Iberian nei confronti del Gruppo, ai fini della certificazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1992, veniva abbattuta mediante prestazione di garanzia fideiussoria da parte di Fininvest s.p.a. tramite la Banca Nazionale dell’Agricoltura (c.d. operazione BNA).
La sentenza confutava poi la tesi avanzata in via principale dalla difesa Berlusconi, e dall’imputato stesso nelle sue prese di posizione pubbliche, assolutamente priva di qualsivoglia riscontro, vale a dire che tutta l’operazione concernesse un contratto tra Principal Communication e la società Accent di Tarak Ben Ammar, relativo alla commercializzazione dei diritti televisivi e cinematografici in territorio francese: tesi sostenuta in dibattimento nella sua deposizione dall’imputato di reato connesso Bernasconi, all’epoca consigliere delegato di Mediaset, ma contraddetta, fra l’altro, dal teste Mills, che aveva escluso l’esistenza di un contratto con Accent.
La tesi difensiva, oltretutto, non forniva spiegazione alcuna del ruolo di All Iberian, società il cui conto corrente veniva ritenuto dal Tribunale “una sorta di <cassa di transito> utilizzata per le esigenze <coperte> del Gruppo e fra l’altro utilizzata per le operazioni Telecinco e Telepiù” (pag. 198).