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Si deve in primo luogo valutare la rilevanza delle deposizioni nel procedimento in cui sono state rese, quale emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, e della Corte di Cassazione.


La seconda sezione penale del Tribunale di Milano in data 13 luglio 1998 condannava – per quanto qui interessa – Benedetto Craxi per il reato ascrittogli al capo A), Mauro Giallombardo per il reato ascrittogli al capo S); Silvio Berlusconi, Giancarlo Foscale e Giorgio Vanoni per il reato loro ascritto al capo T); veniva dichiarato prescritto il reato di cui alla contestazione suppletiva al capo V).

Vanno dunque ripercorse le motivazioni della sentenza in relazione a tali fatti (cap.3, pagg.113-217).

Il fatto storico costituito dall’illecito finanziamento di 10 miliardi di lire (pagg. 113-117) veniva accertato in base agli esami dei testimoni Tradati, Cimenti e Laganà, alla documentazione prodotta da Cimenti e dall’imputato Vanoni, ed a quella acquisita tramite le rogatorie.

Tradati nell’ottobre/novembre 2001 era stato informato da Craxi dell’imminente, sul conto intestato a International Gold Coast presso Bankers Trust di Ginevra, della somma di dieci miliardi che egli avrebbe dovuto inoltrare, con cadenza settimanale in tranches da due miliardi ciascuna, su un conto presso la Banca Internazionale del Lussemburgo. L’informazione fu girata a Cimenti, che in seguito gli comunicò l’accredito di quindici anziché dieci miliardi: Craxi immediatamente dispose per la restituzione dei cinque miliardi erroneamente accreditati.

Cimenti aveva confermato il fatto, rammentando i bonifici accreditati sul conto Northern Holding, costituito come transito e interfaccia del conto International Gold Coast.

Dalla documentazione in atti risultavano i bonifici sul conto n. 7105 di Northern Holding, gli accrediti sul conto n. 101476 di International Gold Coast, i successivi trasferimenti delle somme sul conto n. 4385 intestato a Bellhart presso la Banca Internazionale del Lussemburgo.

Era documentalmente dimostrata (da fax e bonifici) la provenienza da All Iberian Ltd. delle somme accreditate a Northern Holding.

Fra l’altro dai documenti risultava l’apertura del conto n. Q5-772'077 in data 25 luglio 1989 intestato ad All Iberian, su domanda sottoscritta da Candia Camaggi, in cui l’avente diritto era indicato nell’amministratore della società Charles William Pell Yates. L’apertura veniva “rinegoziata” il 21 marzo 1990, “con indicazione di appartenenza all’avv. Gianni Cattaneo di Lugano”, questi indicava quale procuratore Giorgio Ferrecchi (con firma congiunta) e quale avente