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Berlusconi, lo assolveva ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p. quanto alla vicenda Telepiù per non aver commesso il fatto.

La Corte di Cassazione con sentenza del 19 ottobre 2001 assolveva Silvio Berlusconi da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Dai connessi reati di falso in bilancio, a seguito di una complessa vicenda processuale minuziosamente descritta nella sentenza, Silvio Berlusconi veniva assolto il 26 settembre 2005 dalla II sezione del Tribunale di Milano perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, a seguito dell’entrata in vigore del D. L.vo 11 aprile 2002 n.61, che modificava gli artt. 2621 e 2622 c.c.

L’indagine che aveva dato origine al procedimento di cui qui si tratta concerneva una serie di dazioni di danaro ad appartenenti alla Guardia di Finanza da parte delle imprese nei confronti delle quali i pubblici ufficiali svolgevano i loro compiti istituzionali. In particolare le imputazioni concernevano le verifiche effettuate presso le società del Gruppo Fininvest Videotime, Mediolanum e Mondadori, oltre a Telepiù s.r.l.

Quanto a Telepiù, che qui interessa, le indagini della Finanza erano state richieste dalla Procura della Repubblica di Roma nel 1993, ed erano tese ad identificare le persone e/o società cui le quote azionarie erano state cedute da parte di Fininvest a seguito dell’entrata in vigore della Legge 6 agosto 1990 n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, la cosiddetta Legge Mammì), che all’art. 15 vietava “posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa”, con specifiche disposizioni che limitavano la titolarità di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a chi esercitasse il controllo di imprese editrici di quotidiani.

Anche l’esercizio di impianti di radiodiffusione privata era disciplinato e limitato, all’art. 16; l’art. 17 disponeva in particolare: “Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto”.

La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 era penalmente sanzionata, così come l’omessa trasmissione al Garante dell’elenco dei soci da parte delle società concessionarie del servizio pubblico e degli impianti privati.

Era determinato il numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione televisiva in ambito locale al medesimo soggetto (tre con riferimento a bacini di utenza diversa), era vietata la