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Il procedimento n.1612/96 R.G. Trib. si svolgeva a carico di:
- Berlusconi Silvio (soggetto che di fatto controllava le attività delle società del Gruppo Fininvest)
- Berlusconi Paolo (presidente del consiglio di amministrazione della Mediolanum Vita s.p.a. – società del Gruppo Fininvest – e soggetto che cooperava con Berlusconi Silvio nel controllo delle attività del Gruppo)
- Sciascia Salvatore (direttore centrale affari fiscali del Gruppo Fininvest)
- Rizzi Marco (collaboratore di studio di Sciascia Salvatore)
- Zuccotti Alfredo (direttore centrale amministrazione Fininvest)
- Berruti Massimo Maria (legale del Gruppo Fininvest ed ex ufficiale della GdF)
- Cerciello Giuseppe (colonnello comandante del Nucleo regionale di P.T. della GdF di Milano)
- Tripodi Vincenzo (tenente colonnello presso il Nucleo regionale di P.T. della GdF di Milano)
- Arces Giovanni (brigadiere GdF)
- Capone Giuseppe (appartenente alla GdF)
- Nanocchio Francesco (appartenente alla GdF).
L’avv. David Mills era stato indicato dal P.M. nella lista datata 12 marzo 1997 come testimone in ordine al reato di cui al capo E) di imputazione, concernente la vicenda Telepiù.
In tale capo si contestava a Silvio Berlusconi, Sciascia, Capone e Nanocchio il reato di cui agli artt.81, 110, 319 e 321 c.p. “perchè Sciascia Salvatore, responsabile del servizio centrale Fininvest, in concorso con Berlusconi Silvio, azionista di riferimento Fininvest e soggetto che di fatto controllava le attività delle società facenti parte del Gruppo Fininvest, ed altri in corso di identificazione, prima prometteva e poi versava a Capone Giuseppe, che in parte distribuiva ad altri, tra cui Nanocchio Francesco, somme di denaro perché Capone e Nanocchio, appartenenti alla Guardia di Finanza ed incaricati, nella loro qualità di pubblici ufficiali e nell’esercizio delle loro funzioni, di accertamenti in ordine alla compagine societaria ed all’attività economica della società Telepiù, disposti dalla Procura della Repubblica di Roma e dal Garante per l’editoria e la radiodiffusione, omettessero di compiere atti del loro ufficio, ovvero compissero atti contrari ai doveri del loro ufficio, evitando di evidenziare gli elementi successivamente emersi dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e di cui alle note n.5943/UG in data 12.10.1994 e n.7230/UG in data 15 novembre 1994”.