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Si tratta allora di stabilire l’entità del danno, che per la sua stessa natura non può che esser determinato in via equitativa e che – è opportuno ricordarlo – la difesa non ha contestato né nella sua sussistenza né nell’entità richiesta, posto che alla richiesta assolutoria non ha fatto seguire subordinata alcuna.

Va subito precisato che, in relazione alle particolarità della fattispecie in esame, non può assumersi a parametro il prezzo della corruzione, ritenuto frequentemente indicativo della misura dell’alterazione della funzione pubblica, sia perché l’entità del danno subito dallo Stato è del tutto svincolata dal medesimo (diversamente da quanto accade, ad esempio, nel caso di tangenti versate al fine di ottenere dalla pubblica amministrazione un illecito provvedimento autorizzativo, oppure un pubblico appalto, laddove la cd. tangente versata ai pubblici funzionari dal vincitore della gara venga recuperata attraverso l'illecito aumento dell'importo dei lavori), sia per il fatto che l’importo fu corrisposto preventivamente, in funzione di una articolata attività di Mills (comprensiva ad esempio di un’ampia produzione documentale, di cui viene dato atto nella sentenza del processo “All Iberian”), nel cui ambito si inserì il suo ruolo di testimone in dibattimento, in quanto tale pubblico ufficiale.

Altri sono i criteri di cui tenere conto, dando rilievo al caso concreto, misurato anche alla stregua di analoghi precedenti giurisprudenziali, in particolare di questa sede giudiziaria (ed è opportuno allora ricordare che, nel citato caso “Imi-Sir” e “Lodo Mondadori”, l’importo di 129.000 euro liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato ritenuto incongruo per difetto dalla Corte d’Appello) 1.

Vanno dunque valutati:

- la rilevanza e lo spessore delle plurime deposizioni di Mills all'interno dei processi penali in cui egli era chiamato quale testimone dell'accusa, la significativa compromissione dell'efficienza dell'apparato nella sua complessità;

- la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco in tali processi, in cui venivano in esame i comportamenti di Corpi dello Stato e di alte cariche dello Stato, in cui poteva essere minata la credibilità anche di istituzioni di controllo e garanzia;

- la rilevanza del ruolo pubblico tanto dell’imputato – personaggio di spicco della società londinese e internazionale, coniuge all’epoca dei fatti di un ministro in carica – quanto, ed ancor più, dell’altro soggetto coinvolto nella vicenda, l’originario coimputato, Presidente del Consiglio dei Ministri sia attualmente sia in concomitanza e successivamente al verificarsi dei fatti di cui è processo;

1 Si consideri inoltre, in relazione all’entità del danno, che una recentissima sentenza della Corte di Conti, n. 289 del 27 aprile 2009, ha liquidato l’importo di 316.350,00 euro quale danno all’immagine cagionato da un medico all’amministrazione sanitaria.