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Ai sensi dell’art. 29 c.p. deve applicarsi all’imputato la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Appare opportuno rimettere alla fase esecutiva del giudizio, anche in relazione alla pendenza a carico dell’odierno imputato di altri procedimenti giudiziari, l’eventuale applicazione del beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, pur astrattamente applicabile al caso di specie.
All’esito della compiuta disamina degli atti processuali, corre l’obbligo per il collegio di rilevare la presenza di dichiarazioni false e/o reticenti in capo ad alcuni dei testimoni esaminati nel corso del dibattimento. Si ricorda a tal fine la deposizione resa da Benjamin Marrache, in particolare in ordine alla esistenza di conti correnti della Marrache & Co. di Gibilterra riconducibili all’imputato, e alle movimentazioni di denaro effettuate sui conti medesimi. Le altre deposizioni, in specie quella resa da Sue Mullins, in merito a quanto appreso nell’ambito dei rapporti intercorsi con lo stesso Mills nel corso del procedimento fiscale inglese, saranno oggetto di valutazione da parte del P.M.
Deve quindi disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza.
La complessità, il numero e la delicatezza, sia in punto di fatto che in diritto, delle questioni trattate nel presente provvedimento, impone l’adozione del termine massimo normativamente previsto per la stesura della motivazione (novanta giorni).