Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/361


5.4) La corruzione in atti giudiziari

La condotta contestata a David Mills integra tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 319 ter c.p.: l’imputato ha assunto la qualità di pubblico ufficiale in quanto testimone in due processi penali, gli erano state promesse ed ha in fine ricevuto in più occasioni somme per rendere una testimonianza non genuina, ossia tacere quanto sapeva al fine di favorire uno degli imputati di quei procedimenti.

La difesa ha prospettato due questioni: la prima attiene alla qualità di testimone; la seconda alla configurabilità nel caso di specie di una corruzione in atti giudiziari susseguenti.

La difesa aveva eccepito, e non ha riproposto nella sua arringa 1, l’inutilizzabilità di tutte le deposizioni di Mills, perché egli avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all’art.63 c.p.p., in relazione alla contestazione di falso in bilancio svolta dal P.M. in altro procedimento, per avere posto in essere un’attività di concorso materiale nella creazione della società All Iberian.

La condotta di falso in bilancio non era e non è però riconducibile a Mills, ma ai gestori della società, sì che ben a ragione egli era stato sentito quale testimone; come correttamente aveva allora osservato il P.M., “l’avvocato Mills è un avvocato inglese che aveva anche una carica in una società di servizi inglesi dove certe cose si possono fare, cioè la costituzione di società off shore e quant’altro, e viene [rectius: aveva]… un mandato professionale per fare queste cose”.

Più in generale, si deve rilevare che, sulla base delle cognizioni che le parti offrivano al Tribunale, ed in particolare che la pubblica accusa aveva all’epoca in ordine alla complessiva e articolata attività del legale – attività che in questo procedimento emerge invece in tutta la sua ampiezza e, a dir poco, opacità – a suo carico non emergevano indizi di corresponsabilità nei reati commessi in Italia.

Dunque legittimamente Mills doveva essere sentito quale testimone.

Ed ancora: le dichiarazioni acquisite a seguito di contestazione o comunque presenti nel fascicolo del P.M. sono utilizzabili e quindi hanno valore di prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità,

1 Riportandosi ad una questione già svolta all’udienza del 20 novembre 1997 nel processo Arces + altri.