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È stata una compensazione e un riconoscimento dell’osservanza, da parte sua, dell’accordo.

L’artificiosa, tanto opaca quanto raffinata, modalità di trasferimento della somma di 600.000 dollari ai conti di Mills, la “roundabout way” dichiarata da Mills e scoperta dalle consulenze, di per sé indicativa della illiceità della complessiva operazione, ha comportato un lungo viaggio nel tempo e negli spazi di volta in volta creati nei contenitori finanziari (che in questo processo sono stati chiamati “brocche” o scatoloni, che potrebbero comunque definirsi centrifughe di lavatrici) prima di arrivare al corrotto nel marzo 2000, come si è già scritto al termine dell’esame delle consulenze.

Verificata come completamente priva di riscontri, senso, ragione e fondamento la costruita “tesi Attanasio”, in base all’analisi delle consulenze e alle deposizioni testimoniali; disegnato e fondato rigorosamente sulle prove certe raccolte, documentali ancor più che orali, il retroscena ed il contesto della dazione di 600.000 dollari, risulta definitivamente chiaro che l’imputato aveva ragione.

Quanto qui accertato, come si è scritto in precedenza, trova infatti riscontro nelle dichiarazioni di David Mills, rese in forma orale e scritta, ai propri consulenti, all’Autorità fiscale inglese, all’Autorità giudiziaria italiana, fra il 2 febbraio (data di “Dear Bob”) e il 18 ottobre 2004 (ultima esternazione di Mills, tramite la propria consulente, allo SCO).

Ed altri, successivi riscontri della perdurante relazione economica fra Mills e Fininvest sono in atti: si tratta del fatto che, quanto meno fino alla data dell’intervenuto accordo fiscale del settembre 2005 – a quanto qui consta, nulla essendo documentato per il periodo successivo – Fininvest, e per essa chi era legittimato a decidere, ha continuato a fornire somme di danaro (per un ammontare complessivo di circa 100.000 sterline) a David Mills, al dichiarato fine di pagare ogni spesa connessa con i procedimenti penali italiani in corso. Così egli ha dichiarato, così ha scritto quale motivazione dell’accredito, così ha riscontrato Inland Revenue, e la somma è compresa nell’accordo fiscale raggiunto.

I fatti così come contestati sono dunque provati.

Si tratta di verificare ora se gli stessi costituiscono il reato indicato.