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in piccola parte per proprie spese personali) ne pretendevano il deposito su un conto vincolato, prudenzialmente, per poterlo rendere immediatamente disponibile in caso di rivendicazioni, eventualmente anche dell’Autorità giudiziaria italiana. L’accordo veniva sottoscritto il 27 novembre 1996.

In precedenza, agli inizi del 1996, Silvio Berlusconi aveva disposto il versamento a cadenza mensile di somme di entità inferiore, ma certamente ragguardevoli, allo studio legale di cui Mills era socio ed a Mills personalmente (per un ammontare di almeno 120.000 sterline allo studio – cifra indicata da Rylatt, inferiore a quella dichiarata da Mills – e di almeno 45.000 sterline a Mills – tale era stato l’importo sottoposto a tassazione).

La dazione di tali somme, così come del dividendo, prescindeva di fatto completamente dal pagamento, separatamente effettuato, dell’attività professionale di Mills.

Di ricezione, motivazione e suddivisione del dividendo fonte incontrovertibile di prova sono:

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i verbali degli incontri presso le autorità fiscali inglesi (Speciale Compliance Office nel 1996, Inland Revenue e, ancora, SCO nel 2004/2005),

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le deposizioni di Drennan e Barker,

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la documentazione dai medesimi confermata (in parte proveniente dallo stesso Mills),

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le deposizioni degli ex soci,

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il documento scritto che sanciva l’accordo fra costoro,

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la documentazione bancaria analizzata nelle consulenze.

Contemporaneamente, fra il 1995 e il 1996, le indagini della Procura della Repubblica di Milano portavano all’emissione di provvedimenti restrittivi anche a carico di dirigenti Fininvest. Mills restava in contatto con uno di loro, Giorgio Vanoni, durante la sua latitanza, e da questi riceveva indicazioni per la riuscita del progetto – da lui stesso ideato e realizzato – della registrazione delle società in Inghilterra e la contestuale attribuzione a Mills del dividendo, che non poteva rientrare in Italia nella disponibilità del suo effettivo proprietario (sarebbe emersa fra l’altro, l’avvenuta violazione della legge Mammì).

Nello stesso periodo Mills contribuiva all’occultamento dei documenti delle società offshore.

L’anno dopo, fra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, egli rendeva le sue reticenti ed elusive deposizioni testimoniali.

In quel momento dunque Mills era già stato gratificato di una ingentissima somma, che però non era fin dall’origine certo potesse restare nella sua disponibilità.

In sostanza: l’importo di quasi sei miliardi di lire sarebbe potuto restare nella disponibilità di Mills a condizione che la giustizia italiana non lo bloccasse, quale illecito profitto da sequestrare.