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Ed ancora: alla prima confessione, stragiudiziale, dopo le plurime convergenti dichiarazioni all’Autorità fiscale inglese (pienamente consequenziali a quanto già dichiarato allo SCO nell’ambito dell’accertamento del 1996), seguiva una confessione giudiziale, assolutamente in linea con la precedente, cui non aggiungeva né toglieva elemento alcuno, per quanto qui interessa.

Ma vi è di più: quanto dichiarato, a partire dalla lettera del 2 febbraio 2004, trova pieno riscontro nelle emergenze dibattimentali.

Tanto che da tale lettera si potrebbe tranquillamente prescindere, e quindi invertire i termini del ragionamento: è quanto accertato nel presente procedimento a trovare riscontro in “Dear Bob”, non viceversa.

Non resta dunque che dare conto, riassuntivamente e conclusivamente, di tutti gli elementi minuziosamente esposti in questa lunga motivazione, che solo nelle confessioni e non nella ritrattazione trovano riscontro.

5.3) Conclusioni

L’attività che Mills aveva svolto per il Gruppo Finivest, ed in particolare la creazione delle società offshore e la loro riconducibilità a persone a lui note diverse da coloro che ne erano i formali intestatari risultano in modo incontrovertibile dalle prove di cui si è dato conto nella presente motivazione, capitolo 2.1) La proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B, pagine da 72 a 88.

Si tratta di:

- la corrispondenza intercorsa fra i dirigenti di Edsaco e fra costoro e Mills nel maggio 1994;

- la deposizione di Pierre Amman e la documentazione allo stesso riconducibile (“comunicazione riservatissima”, “ulteriori informazioni”, appunti di viaggio manoscritti, Rapporto 95.06 Cantrade, “Commenti”);

- la deposizione di Tanya Maynard e la documentazione alla stessa riconducibile (elenco “FININVEST B GROUP COMPANIES”)

- la “NOTA GENERALE PER DAVID MILLS” del 22 dicembre 1995 di Giorgio Vanoni;

- le deposizioni di Tanya Maynard e Robert Drennan, nella parte relativa ai trasferimenti ed all’occultamento degli scatoloni contenenti i documenti delle società del Gruppo Fininvest B, e tutta la documentazione che ne costituisce prova (comunicazioni da ed a Edsaco fra il novembre 1995 e l’aprile 1996, invio a Mills e loro collocazione presso Drennan nell’ottobre 1996, trasferimento a cura di Mills nel 2002, ritrovamento a seguito di perquisizione del 2003).

Il fatto che Mills conoscesse perfettamente, in particolare, che Century One e Universal One erano di Marina e Pier Silvio Berlusconi, e che ogni decisione in ordine a tali società poteva esser presa solo da Silvio Berlusconi e dalle persone dal medesimo delegate risulta altrettanto incontrovertibilmente dalle prove assunte ed esposte nel capitolo 2.2) i beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi (pagine da 91 a 98).

Si tratta di:

- la deposizione di Tanya Maynard e il manoscritto a lei riferibile;

- il documento “PROPOSED HOLDING STRUCTURE”;

- tutta la documentazione relativa alle due società, compresa la procura a Paolo Del Bue;