Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/350


ove le stesse non fossero state strettamente aderenti alla verità dei fatti effettivamente accaduti.

Per comprendere il comportamento di Mills bisogna tenere conto anche di altre circostanze.

Costituiva per lui una evenienza stranamente non prevista (data la sempre più cogente normativa in materia) – e ovviamente non voluta – che i consulenti di Rawlinson & Hunter, in ossequio alla normativa antiriciclaggio, decidessero di denunciare al NCIS le notizie apprese. Secondo la legge inglese ogni studio di chartered accountants doveva infatti essere dotato di un socio formalmente responsabile delle segnalazioni di eventuali operazioni sospette su cui era chiamato a intervenire dai propri clienti 1. La normativa europea, inoltre, poneva sin da allora stringenti obblighi di rapporto alle autorità inquirenti in capo a intere categorie di soggetti, quali commercialisti e revisori dei conti, per prassi sino ad allora vincolati al segreto assoluto in ordine a quanto appreso nell’ambito della propria attività 2. Non stupisce pertanto affatto che Drennan e Barker abbiano ritenuto doveroso segnalare al National Crime Intelligence Service quanto appreso. Semmai stupisce la diversa condotta di Sue Mullins.

Non era invece facilmente prevedibile che venisse meno il carattere strettamente confidenziale insito nel procedimento di accertamento fiscale, secondo il diritto inglese vigente all'epoca dei fatti. Carattere confidenziale più volte invocato e confermato, come si legge nei verbali degli incontri con gli ispettori dello SCO nel 1996, di Inland Revenue nel 2004, e nella corrispondenza fra costoro e Mullins. Si poneva dunque un ragionevole affidamento sulla segretezza delle operazioni di accertamento svolte, e quindi sull'impermeabilità delle stesse ad eventuali richieste di autorità inglesi diverse da quella fiscale o di altra autorità straniera.

Con tutta evidenza imprevedibilmente per Mills, il suddetto carattere confidenziale veniva poi però meno, a causa dell'unificazione, da un punto di vista strettamente normativo, della disciplina, un tempo diversificata, regolante le attività di accertamento fiscale e quelle doganali. L'innovazione

1 come emerge dalla “Rule 38 Reporting accountant’s rights and duties”, par. 1, lett. I e segg., del Solicitors’ accountant’s rules 1998 depositato al fascicolo del dibattimento dalla parte civile in data 21 gennaio 2009.

2 A tali figure di professionisti deve infatti applicarsi la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante “Modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”, confermata ed anzi ampliata dalla successiva Direttiva 2005/60/CE.

Di tali direttive si è ampiamente scritto nell’ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2007, riportata alle pagine 12-13 della presente sentenza.