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Aggiungeva di non aver fatto il nome di Attanasio (se non “timidamente”) nel corso dell'interrogatorio del luglio 2004 perché aveva “il morale a terra” e non voleva modificare la versione dei fatti fornita al fisco inglese.

Così come non aveva mai ammesso di essere stato corrotto, non aveva poi creato “un falso alibi”: semplicemente dopo il 22 luglio 2004 aveva cercato di raccogliere gli elementi che potevano consentirgli di redigere un rendiconto il più preciso e completo possibile per Inland Revenue: per questo aveva preso contatto con “banche, fiduciari, i fratelli Marrache, le persone nelle Bahama o Edsaco”, chiedendo sempre correttezza e trasparenza. Aveva dunque ricostruito tutte le transazioni intercorse con Struie, “in linea con la ricostruzione effettuata da KPMG [società cui appartiene la consulente del P.M. Gabriella Chersicla].

Negava di aver avuto contatti con “persone della Fininvest” in relazione alle testimonianze del 1997/1998: loro non volevano a che fare con lui, che si era presentato spontaneamente al P.M. ed era considerato un “traditore”, senza pensare che davanti allo SFO non avrebbe comunque potuto invocare quel segreto professionale che non aveva invocato in Italia. Negava di esser stato trattato come un “teste addomesticato” dagli avvocati della difesa, che volevano anzi impedire la sua deposizione in qualità di teste, senza l’assistenza di un difensore.

Negava, ancora, non solo la falsità, ma anche qualsiasi forma di reticenza: “ho fatto le risposte oneste alle domande postemi. Non era il mio obbligo di fare più che dare risposte veritiere alle domande fattemi, semmai la mia preoccupazione era quella di non essere aggredito dai legali di Fininvest e rischiare di essere indagato per corresponsabilità”

E terminava affidandosi “con serenità” al giudizio di questo Tribunale, che in tutta serenità, infatti, lo giudica.


Per concludere la descrizione della c.d. ritrattazione, bisogna ricordare che Sue Mullins anche in questa fase della vicenda aveva avuto un ruolo centrale.

Nel corso del suo esame1 non rendeva peraltro dichiarazioni di rilevo, confermando in sostanza tutto quanto emergeva dagli atti, in particolare da quelli che le venivano esibiti2.

E quindi, in estrema sintesi, dichiarava quanto segue.

Ricevuta la comunicazione del 20.1.04 di Inland Revenue, aveva valutato con Mills la sussistenza delle condizioni per cui fosse possibile sostenere la tesi della donazione, non tassabile, in relazione alle somme percepite e non dichiarate al fisco dal proprio assistito. Da questi aveva avuto, quanto a

  1. Cui si è già accennato nel capitolo “Il dividendo Horizon”.
  2. Sono tutti gli atti della cartellina K del fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria, cui si fa riferimento per comodità di esposizione.