Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/157

Il successivo 22 luglio 2004 aveva luogo il previsto incontro presso lo SCO1.

Ripercorse le informazioni già fornite nelle lettere della sua consulente, con una rilevante serie di precisazioni finalizzate a “contestualizzare il pagamento di Bernasconi” (manifestando fatti e circostanze in questa motivazione ampiamente qui esaminate trattando del dividendo), Mills dichiarava che, quando era stato interrogato nel 1998, era stato “in grado di rispondere in modo veritiero”, ma aveva evitato “di implicare il suo cliente omettendo di dire parte di ciò che sapeva”. Ciò era stato possibile “solo perché le domande dell’accusa non erano indirizzate abbastanza bene da poter far emergere queste informazioni, Se gli fosse stato chiesto di raccontare tutto ciò che sapeva per intero, DMDM [David Mills] avrebbe causato in quel periodo un imbarazzo di gran lunga maggiore al sig. Berlusconi” (aggiungeva poco dopo che nel corso dell’interrogatorio del 18 luglio, invece, era stato ascoltato in maniera più “pressante”).

Bernasconi aveva concordato con lui, aveva compreso il suo disappunto.

In relazione alla somma che questi gli aveva regalato, Mills forniva una versione dei fatti parzialmente sovrapponibile a quanto fin qui emerso: ivi però poneva maggiormente l’accento sulla gratitudine di Bernasconi per gli ottimi investimenti che aveva potuto fare, ipotizzando anche il fatto che il dono gli fosse stato fatto da un amico che già sapeva di dover morire di lì a poco.

Gli ispettori chiedevano ripetutamente se fosse disponibile della documentazione che potesse comprovare come mai gli era stato dato il denaro, osservavano che la mancanza di documenti “aveva dell'incredibile”, che si sarebbero aspettati un comportamento più accorto.

Mills rispondeva che “il signor Bernasconi era abituato ad operare nel contesto lavorativo italiano. Le cose in Italia si facevano diversamente. Bernasconi si sarebbe sentito insultato dalla richiesta di produrre una documentazione scritta. Sia l'ispettore xx che l'ispettore yy [così nel testo] espressero la loro perplessità riguardo. Visto che il signor Bernasconi era al corrente dei problemi precedenti di DMDM, avrebbe dovuto sicuramente capire la necessità di documentare il pagamento. DMDM ammise che altre persone avrebbero potuto intenderla così. Probabilmente non era stato saggio da parte sua comportarsi in questo modo. Comunque, non capiva come il denaro avrebbe potuto essere considerato diversamente da un regalo. Perciò era stato felice di accettarlo anche in assenza di una documentazione scritta”.

Gli ispettori insistevano, ipotizzavano che il pagamento avrebbe dovuto essere tassato così come lo era stato l’introito ricevuto nel 1996 e poi suddiviso con i soci di studio, ma Mills dichiarava che “il presupposto legame tra i due pagamenti era solo immaginario”, che la consulenza che aveva fornito a Mediaset era stata normalmente fatturata, che il pagamento non poteva essere considerato, come affermavano gli ispettori “come un modo per scusarsi o una sorta di compensazione”. Costoro però

  1. Il verbale della riunione è reperibile, come tutti gli altri, nel faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento.