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giustizie affermate come assolute subiscono infatti una legge comune: esse non possono convertirsi in diritti che in quanto siano il riflesso nel pensiero di condizioni storiche, quindi relative per il tempo ed il luogo, e si convertono solo nella misura e nei modi consentiti da codeste condizioni.

Le giustizie appartenenti al nucleo, queste non saranno mai diritti per lo stesso motivo, per cui non furono, ossia perchè sono traduzioni in termini di giustizia di un irrazionale e cioè di un impossibile.

La pluralità delle fortune non è che l’aspetto economico della pluralità delle personalità entro la stirpe umana; e la disparità loro non è che l’aspetto economico della disparità del sostrato delle personalità stesse. Personalità e sostrato formano la persona. Sorta la coscienza di un io ossia un io — la personalità non è che codesta coscienza — è dato anche un io economico; una sfera cioè di attività e di mezzi economici al servizio dei bisogni dell’io, sia la persona un uomo singolo, una persona fisica, o un aggregato umano, una persona giuridica. Avremo quindi tante personalità economiche quante sono persone; e le personalità saranno diverse per le diversità naturali che corrono tra i sostrati loro, tra uomo ed uomo, aggregato ed aggregato. Alla personalità si oppone la socialità. Questa è coscienza di una persona di essere parte di un’altra. Essendo l’uomo singolo un organismo naturale, egli non può avere mai mancato di personalità. Visse e vive è vero anche sempre in un’organizzazione sociale, e quindi deve avere avuto sempre socialità; ma questa non può mai avere obliterato quella; il senso della vita non può essere distrutto da quello della convita. La persona giuridica, l’aggregato, ha sempre personalità. Può avere solo questa dove sia autonoma; ha necessariamente anche socialità, se sia compresa in una persona giuridica maggiore. E neppure in essa può la socialità obliterare la personalità.

La persona fisica è data dalla natura; la giuridica, l’aggregato — posso trascurare per il mio argomento ogni diversa persona giuridica — al formarsi del senso di un’unità fra più persone fisiche o a loro volta giuridiche e di una divisione loro dalle altre.

Fra le molte cause che concorrono a formare codesto senso è principale la divisione territoriale e qualitativa delle attività. Lo spazio divide le persone, associando quelle che