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socialismo giuridico 161

nelle coscienze giuridiche delle varie classi sociali. Nella giurisprudenza e nella legge viene trascritta quella sola giustizia che è nella coscienza giuridica della classe detentrice del potere politico, coscienza che è a sua volta determinata dagli interessi della classe stessa. Quest’idea è implicita nella ragione stessa che dà di sè il socialismo giuridico. Il diritto attuale, egli insegna, è specialmente nella sua parte patrimoniale un diritto borghese; conviene perciò opporgli un sistema di giustizie socialiste, che lo disgreghino prima penetrando in esso, e infine gli si sostituiscano.

La possibilità di un diritto di classe non si può disconoscere. Essa risulta dagli stessi concetti che abbiamo dianzi svolti. Bastando all’applicazione di certe leggi la cooperazione degli organi di accertamento e di esecuzione del diritto, la classe giunta al potere politico non ha che a dettare norme di codesto genere favorevoli al proprio interesse e lesive dell’altrui perchè, scegliendo codesti organi tra i membri proprî, o almeno non tra le classi soggette, essa sia sicura dell’applicazione loro. In quanto detti nel proprio vantaggio e in altrui danno norme di genere diverso, i noti procedimenti tirannici, con cui si deprimono gli stati reagenti di coscienza e se ne esaltano gli obbedienti possono assicurare vita abbastanza lunga anche a norme simili. Ma questa possibilità sta in limiti molto più ristretti che a prima vista non sembri. Non solo non è mai diritto di classe tutto il diritto di un popolo; ma soltanto certe parti; ma anche queste parti non s’incontrano che in particolari condizioni. La ragione è piana.

Un qualsiasi popolo, una qualsiasi società continua sempre e non comincia mai. Quindi continua sempre e non comincia mai il suo diritto. La massima parte di questo è perciò un possesso atavico, in cui si esprime una coscienza giuridica acquiescente atavica. Nessun procedimento logico inspira il suo mantenimento. Esso sta perchè stava. La classe dominante può essere un popolo straniero. Anche in questa estrema ipotesi quel popolo, avendo un suo diritto, non saprà distaccarsi molto da esso dettando, in quanto lo detti, un diritto ai soggetti, per l’impossibilità in cui è di concepirne un altro. Onde può avvenire che il diritto imposto sia nel suo complesso tutt’altro che favorevole al suo dominio e al suo interesse. L’ipotesi a cui si riferisce il socialismo giuridico non è però questa; è quella invece che una frazione di un popolo