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l’arbitrio del legislatore ecc. 143


si combinano per determinare la volontà; e non bisogna dimenticare la forza delle combinazioni.

Coloro che ammettono che il legislatore possa affrettare o ritardare il naturale movimento della vita sociale, riconoscono che in un dato momento storico la volontà legislativa possa portare anche a molto più profonde perturbazioni; perchè il trovarsi una società ad un dato grado di sviluppo, in un dato momento storico, può essere, a causa delle combinazioni con le altre società, decisivo per l’esistenza sua stessa o per il modo di esistenza. Basti ricordare l’esempio del Giappone, sul quale ci siamo dianzi soffermati.

In ogni modo, sia grande o sia tenue l’efficacia dell’arbitrio del legislatore, sia duratura o sia transitoria, non deve trascurarsi dalla scienza nostra. Anche i fatti tenui, anche i transitori sono fatti, e la scienza che non li spiega è una scienza imperfetta. È necessario constatare le apparenti disarmonie per poterle risolvere in armonie superiori.

E poichè le scienze morali e politiche non possono rinunziare ad esercitare la loro influenza sull’umana attività, conviene anche riconoscere che è moralmente confortante il constatare che la vita del diritto non è meramente fatale, ma che la volontà vi esercita la propria efficacia: e in un popolo libero questa volontà appartiene a tutti. In essa si combinano le cause preesistenti, ed ogni combinazione è materia e causa di altre nuove. Or come in natura certe combinazioni non avvengono se non a un dato grado di calore, così anche nello spirito nostro deve, per le più utili combinazioni delle forze sociali, continuamente alimentarsi la fiamma dell’intelletto e dell’amore.

Roma, Università.