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sono sempre dati dalle cognizioni, che gli sono fornite dal suo tempo, e la preferenza per l’una o per l’altra deliberazione è determinata da correnti, alle quali partecipa lo spirito di lui: ciò si può verificare non soltanto nei più forti motivi, economici, religiosi, morali, militari ecc., ma persino nelle più piccole e apparentemente capricciose determinazioni. Per esempio, fu già osservato, che la preferenza per certi numeri arbitrariamente stabiliti dal legislatore è cagionata da quella che, per tutt’altri motivi, il popolo ha per alcuni numeri fondamentali e per alcune combinazioni di essi.

Altri limiti sono imposti dalla necessità, in cui ogni legislatore si trova di disporre di mezzi di applicazione del suo comando: mezzi materiali e uomini, come già abbiamo dianzi di passaggio accennato.

Finalmente l’azione delle grandi forze sociali, se non ha determinato il precetto legislativo, può contrapporsi ad esso, o suscitando la ribellione, o affrettando l’abrogazione, o con più lenta e silenziosa resistenza lasciando cadere in desuetudine la legge. Così le forze che non furono causa, o almeno causa immediata, possono essere limiti dell’arbitrio. Ma la limitazione non è negazione di questo.

Si dice che per far prevalere un’idea conviene esagerarla alquanto: ma in uno studio scientifico deve rifuggirsi da ogni artificio di tal natura, ed io non voglio attribuire all’arbitrio, che pur mi sembra di dover porre in rilievo, un valore superiore al vero. Io ammetto che il diritto sia in gran parte il prodotto delle maggiori forze sociali; anzi quando dico che l’arbitrio del legislatore consiste nel complesso degli svariati casi, nei quali la volontà legislativa non è immediatamente determinata da quelle forze, con ciò stesso riconosco l’efficacia normale di queste. Ma noto soltanto che la combinazione dei motivi, onde nasce la volontà del legislatore, può essere indipendente e talora avversa alla direzione di quelle forze nel popolo, che deve ubbidire al comando. Questo fenomeno può turbare lo svolgimento ordinario di una data società; ma la constatazione di esso non deve spingerci a negare la efficacia delle forze normali; anzi essa obbligandoci ad esaminare con maggior rigore e con più minuta analisi i fatti storici, può giovare a spiegare il fatto della non corrispondenza della storica realtà alla logica deduzione della teoria. L’arbitrio del legislatore rappresenta la maggior complicazione dei motivi, che