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l’arbitrio del legislatore ecc. 141


sente condizione dei rapporti sociali, egli dovrà arbitrariamente valutarli e soprattutto arbitrariamente determinare la convenienza ad essi del proprio precetto legale, perchè spesso la coscienza di tutto ciò è oscura; e può accadere che l’intelletto cada in errore e produca effetti inaspettati.

Ho supposto in questi ultimi miei ragionamenti che il potere legislativo stia nelle mani di colui o di coloro ai quali spetta, secondo la vera generale volontà del popolo organizzato; ma bisogna pure ammettere che alcune volte (anche facendo astrazione da ogni estranea violenza o ingerenza) il potere si trova presso un legislatore, che tale non dovrebbe essere. Uno dei casi più frequenti è quello, in cui il potere rimane presso chi prima giustamente lo possedeva, in forza degli ordinamenti giuridici costituiti. Ho già fatto cenno di tale resistenza; essa non ha bisogno di essere dimostrata qui particolarmente, perchè è uno dei fatti più riconosciuti e si può dire che non sia che una particolare applicazione di una legge universale di resistenza di tutte le organizzazioni. Ma se il potere legislativo può essere perciò esercitato da chi non dovrebbe secondo i più immediati effetti delle forze sociali, è chiaro che la legge da esso costituita può molte volte trovarsi in conflitto con queste forze medesime, ed apparire perciò ed essere, nel senso da noi ammesso, arbitraria.

È superfluo avvertire che questi diversi gruppi di casi, che si sono così passati rapidamente in rassegna, non sono in realtà distinti e separati l’uno dall’altro, ma anzi s’intrecciano e si combinano insieme, in tal modo che spesso sarebbe difficile classificare il caso nell’una o nell’altra categoria; e specialmente l’imitazione si può riscontrare in gran numero di fenomeni di arbitrio legislativo.

Questo vario e molteplice arbitrio, che pur noi dobbiamo riconoscere come fattore della formazione del diritto e che può agire anche con una certa efficacia sulle altre forze normali della vita sociale, non è però illimitato; anzi per la sua stessa natura esso può talora essere circoscritto in limiti ristrettissimi. Tutto dipende dalla forza, su cui si fonda il potere legislativo e dal complesso delle cause, che agiscono sulla sua volontà.

Anzitutto dovranno riconoscersi limiti psicologici. La mente umana non crea, ma raccoglie e combina; sicchè gli elementi intellettuali che muovono la volontà del legislatore