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progresso della società, alla quale egli detta i suoi comandi; laddove egli può riuscire di non lieve nocumento quando, o per dolo o per errore, rivolga a scopi riprovevoli il potente strumento di cui dispone.

Una forma oggi assai comune d’imposizione, nell’interno degli Stati, di diritti che non sono l’effetto della condizione della società in varie regioni del territorio, si ha nell’unificazione della legislazione, che si considera appunto come fattore della unificazione di molti altri rapporti sociali. È facile di rilevare qui l’importanza del diritto di fronte a tali rapporti, perchè può non di rado accadere che paesi di condizioni molto differenti siano soggetti alla medesima legge; mentre al contrario paesi di condizioni pari si trovino divisi tra diversi Stati e quindi soggetti a leggi diverse.

Di solito, quando si studiano questioni, come questa di cui ragioniamo, la nostra attenzione è attratta soprattutto dal diritto privato, e anzi dal diritto patrimoniale; ma per valutar bene tutta l’importanza dell’azione del legislatore sulla società, conviene rivolgere la mente a tutto il complesso del diritto, al penale, al costituzionale, all’amministrativo, dove è vasto il campo aperto alla volontà del legislatore ed efficace l’azione sua sullo svolgimento della vita sociale. Ma nello stesso diritto privato patrimoniale, che pure è così strettamente legato ai rapporti economici, noi troviamo molti istituti, nei quali l’arbitrio del legislatore, nel senso oramai noto della parola, almeno in parte si manifesta. Il famoso principio del diritto francese del passaggio della proprietà pel solo consenso e soprattutto il vincolo di necessità con cui fu legato al nascere dell’obbligazione, non fu forse un frutto di teoriche meramente giuridiche applicate più o meno felicemente ad alcuni resultati della pratica precedente? La prescrizione può veramente considerarsi come un prodotto di necessità sociali; ma la determinazione del tempo, in cui ciascuna prescrizione si compie, non è forse in gran parte arbitraria? e non possono tuttavia da tale determinazione nascere talora impreveduti, ma sensibili effetti economici? E nella tanto delicata e grave materia delle successioni per causa di morte, non ha forse avuto e non ha tuttavia larga parte l’arbitrio legislativo, sebbene essa abbia così grande influenza sulla costituzione economica della società? In molti casi, anche se il legislatore voglia soltanto adattare il suo comando alla pre-