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l’arbitrio del legislatore ecc. 139


diritto è soggetta a cause che agiscono dal di fuori sopra un determinato popolo, onde il diritto pare costituito dall’arbitrio.

Dobbiamo ora portare lo sguardo sopra altri casi, relativi alla formazione del diritto nell’interno stesso di uno Stato, anche astraendo da influenze esterne perturbatrici.

La costituzione del potere presso certe persone, alle quali spetterà di fare la legge, suol essere determinata da correnti di volontà comuni dirette a certi scopi generalissimi. La prevalenza di questi scopi fa sì che il legislatore, che trae da siffatte volontà il suo potere, può anche esplicare la volontà propria in tutto ciò che non è sufficientemente determinato da quelle; anzi entro limiti, che talora possono essere abbastanza larghi, egli può anche opporre la volontà propria ad altre forze, che agiscono come cause sociali. Ciò si può riscontrare sempre: ma naturalmente in gradi molto diversi, secondo la diversa posizione costituzionale e politica, di chi è in possesso del potere legislativo. La sfera d’arbitrio può essere più ampia presso il tiranno, che desume la sua forza dalle necessità militari, e via via minore quando molti partecipino alla formazione della legge. Ma anche nei governi popolari di tipo odierno, in cui la legge è il prodotto di tante volontà concorrenti, non si può mai negare l’efficacia dell’arbitrio, sia delle molte volontà, che costituiscono un partito, sia di quelle che dominano i partiti e che più direttamente formano la legge.

Si hanno così numerosi casi di arbitrio legislativo, che spesso, quando la volontà del legislatore urta contro ciò che sarebbe il più naturale effetto delle altre forze sociali, colpisce manifestamente il sentimento popolare. Talora quelle forze reagiscono, e se l’arbitrio si oppone eccessivamente a forze molto efficaci, potrà prodursi anche la ribellione contro la norma o addirittura contro il legislatore. Ma questo è un ultimo limite: più spesso la pratica trova modo di sottrarsi più o meno indirettamente al diritto costituito: o gli uomini stessi chiamati ad applicare ed eseguire la legge non prestano la loro necessaria cooperazione; o l’arte dei giuristi e degli uomini di affari trova vie oblique per frustrare il precetto legislativo. Ma ciò non sempre accade; e se il legislatore è abbastanza forte e abbastanza abile, può molte volte riuscire ad imporre la propria volontà. Quando questa sia diretta a fini lodevoli, egli può così agire molto favorevolmente sul