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32 | lettere di fra paolo sarpi. |
ti, e vi apponesse la clausola: — salva però l’autorità degli Avogadori, — ne seguirebbe per questo che gli Avogadori avessero autorità maggiore a quella del Consiglio dei Dieci? E se gli Avogadori facessero uno statuto, e vi dicessero: — salva però l’autorità del Consiglio dei Dieci, — chi non riderebbe della sciocchezza d’un tribunale inferiore, quasi che temesse che al non far quella riserva, potesse alcuno dubitare che il di loro Statuto derogasse all’autorità del Consiglio dei Dieci, suo superiore? Se il Concilio generale fosse inferiore al papa, come temer poteva di derogare all’autorità della di lui Sede, onde stimasse necessario dichiararsi che derogar non intenda? Dunque è ben pensare, che se il suddetto decreto conchiude cosa alcuna, prova piuttosto la superiorità del Concilio, che la superiorità del pontefice.
A chi brama sapere quali siano gli autori che hanno scritto in questa materia, si risponde, che i più celebri sono il cardinale Cameracense, Giovanni Gersone, Guglielmo Ocamo, Iacopo Almain, il cardinale Fiorentino, l’abate Panormitano, il cardinale Cusano, Alfonso Tostato. Ma che val cercare autori, mentre se vi è chi scrive in favor del Concilio, vien subito proibito?
L’abate Panormitano è celeberrimo tra li canonisti adoprati ed allegati dalla corte di Roma, dove le opere sue sono in stima (lo dirò liberamente) più di qualsivoglia scrittore: nondimeno la parte particolare in cui si contiene questa opinione, si ha ivi proibita, restando le altre in somma venerazione. Non hanno avuto ardire di proibire il cardinale Cusano, perchè lo tengono per martire; ma l’hanno sospeso, cioè ordinato che più non si stampi. Disse