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lettere di fra paolo sarpi. 139

quasi i medesimi argomenti che V.S. mi ha nelle sue lettere trascritti; se non che egli concede che, proferita la sentenza sul pieno possessorio, e compiutamente eseguita, e soddisfatte le spese e l’interesse, si possa in petitorio agire davanti ad un ecclesiastico. Dal che parmi scorgere che noi ogni giorno praticamente minoriamo la giurisdizione ecclesiastica, e che colle nostre costumanze siamo riusciti a far sì, che sia ora caduto in desuetudine ciò che a tempo del Rebuffo era usurpazione. Però, a fine di procurarmi una la compiuta cognizione delle vostre consuetudini, la prego a voler partitamente rispondere a queste poche interpellanze, le quali avvegnachè non presentino costì, sì come io penso, nulla di ambiguo, a me nondimeno non sono chiare abbastanza. Dimando in prima, se un monastero neghi alla chiesa parrocchiale le decime solite fino ad oggi, presso qual giudice la chiesa dovrebbe convenire il monastero? 2° Se un laico solito a presentare ad un benefizio pel gius di patronato, fosse impedito nel suo diritto dal conferente ordinario, il quale donasse il benefizio senza la fatta presentazione, il laico dinanzi a qual giudice dovrebbe convenire il conferente? 3° Se una chiesa pretendesse che una alienazione fatta ad un laico, osservate tutte le solennità prescritte dalla legge, fosse riuscita in enormissima lesione, dove dovrebbe convenire il laico per rescinderla? 4° Se una chiesa abbia rilasciato a un laico un fondo in enfiteusi, e pretenda che egli ne sia decaduto per una data causa, dove potrebb’ella convenire il laico enfiteuta? Questo caso, sebbene paia coincidere coll’antecedente, l’ho posto separatamente, perchè in Italia