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lettere di fra paolo sarpi. 107

o là se ne vedano esemplari, o la sola fama vada bisbigliando la emanazione della bolla, o in qualche modo sia a loro cognizione. Per la qual cosa, adesso è sparita affatto la distinzione delle Costituzioni ricevute dall’uso, e delle non ricevute, e delle abrogate dall’uso contrario; nè c’è speranza che a questo male possa applicarsi la medicina.

Quanto alle cause che si discutono fra i privati, se riesca di ottener dal pontefice alcuna disposizione che paia diminuire l’autorità del magistrato secolare, si ordina all’impetrante sotto le pene ec. di rinunciare a ciò che ha impetrato. Il quale uso in questa parte salva abbastanza la potestà secolare, a questo modo: vale a dire, che quando taluno è stato provveduto in materia beneficiale, presenta le sue bolle; vedute le quali, si scrive dal principe al magistrato dalla cui giurisdizione dipende il luogo dov’è posta la chiesa che colui ha ottenuto dal beatissimo padre, domandando la tal chiesa vacante per la morte di un tale. Per la qual cosa viene ordinato allo stesso magistrato di costituirlo in possesso; a condizione però che non espella veruno che in possesso se ne trovasse. Se niuno lo possiede, il provveduto entra in possesso; se alcuno se ne trovi possessore, il magistrato giudica fra quei due: e niun altro genere di cause possessorie è giudicato dai nostri magistrati. Senza dubbio, sì come V.S. ha in altre sue lettere pronunziato, si potrebbero aggiungere delle condizioni a queste patenti colle quali si concede il possesso, per le quali condizioni i beneficiari fossero obbligati a molte cose verso il principe; e così potrebbe restituirsi la disciplina. Ma questo convien farlo adagio adagio, e perchè i Romani sono sempre vigili non solo