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SU LE IMMUNITÁ DELLE CHIESE

(16 maggio 1620)


[Leggi e canoni riguardanti l’immunitá (p. 261). — Osservazioni dell’autore (p. 264). — Varietá di opinioni dei canonisti (p. 267). — Quale sia la norma di equitá e la prassi da osservarsi nell’esame dei casi (p. 270). — Quali luoghi sacri godano d’immunitá (p. 272). — A quali colpevoli sia da concedersi asilo (p. 274). — Come effettuare l’arresto nei luoghi sacri (p. 283). — La Repubblica non è tenuta ad osservare la bolla di Gregorio XIV (p. 286). — Se ed in quale maniera fu osservata l’immunitá dei luoghi sacri prima del cristianesimo (p. 289). — Capitolare proposto dall’autore (p. 295)].


Serenissimo Prencipe,

La materia dell’immunitá delle chiese, sopra quale Vostra Serenitá ha commandato che sia estesa una breve ed intiera considerazione, è in se stessa chiarissima, quando si riguarda le leggi e canoni sopra quali è fondata. Ma li dottori che ne trattano sono cosí diversi e contrari tra loro, che con repugnanti opinioni confondono ed offuscano le cose manifestissime per loro stesse, e sono causa che spesse volte tra le persone ecclesiatiche e li magistrati secolari nascono controversie inestricabili. Laonde per levare l’oscuritá nata dalla varietá delle opinioni ed interessi, par necessario offerir prima il contenuto delle leggi e canoni che in questa materia dispongono, e poi narrare le cause donde sia nata tanta diversitá, per non dire varietá infinita di opinioni contrarie e repugnanti che si leggono nelli scritti de’ legisti e canonisti che ne trattano. Da’ che resterá manifesto quello che