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la stampa di libri perniciosi 217

può annullarle o confirmarle, e conceder o negar licenza delle gravezze; e che li principi, quali non regolano li statuti o gravezze conforme alla volontá ecclesiastica, peccano, e li popoli non sono tenuti ad osservarli.

Questi quattro gradi, che sono molto diversi tra loro, con una divisione riescono otto, perché quattro sono quanto alli libri che si tratta di stampar di novo, non essendo piú stampati; e altri quattro in quelli da ristampare, essendo stati per inanzi altrove stampati. Io li ho così separati per rappresentarli piú distintamente. Sará facil cosa che da VV. EE. Ill.me sia giudicato di comprenderne piú di essi sotto una medesima regola negativa o affermativa, e con quattro o vero cinque regole dar conveniente forma a questa materia, la qual io chiamerò (credo con vocabolo conveniente) «la libertá ed autoritá de’ principi secolari», sí come la contraria è chiamata «la libertá ed immunitá ecclesiastica ». E non credo che sará fuori di proposito se aggiungerò qui li modi come li ecclesiastici regolano le stampe in questa parte della libertá ed immunitá ecclesiastica, perché saranno esempi o da imitare o da evitare nel regolar quelli della libertá ed immunitá secolare.

Essendo, come ho detto, in questi tempi fatta adulta la contrarietá tra li governi ecclesiastico e secolare, che giá erano tanto concordi, del 1595 a Roma furono publicate le regole come governarsi nelle stampe quanto a questa materia, e furono le infrascritte: che non si admetta assolutamente in qualsivoglia libro alcuna proposizione contra la libertá ed immunitá ecclesiastica; che non si admetta alcuna proposizione cavata dalla dottrina ed esempi de’ gentili per confermar la ragione di stato (ragione di stato dimandano essi tutte quelle massime che impediscono la sopraintendenza ecclesiastica in tutti li negozi civili de’ principi e magistrati ed in tutti li domestici delle case); che li libri composti e stampati dal 1515 fino a quel tempo, se contengono alcuna delle sudette cose o altre a loro pregiudiciali, siano corretti con aggiungervi, levar o mutar quello che fará bisogno per farli parlare correttamente e conforme alla dottrina approvata; che nelli composti inanzi il 1515 non sia fatta mutazione,