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libro ottavo - capitolo xii |
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tale, eccetto dove si potesse mostrar donazione assoluta con
cessione totale della patronia; e sí come la comunitá o vero
il principe succedono a chi non ha altro erede, cosí tutti li
benefici, che non sono de iure patronatus d’alcuno, doverebbono
esser sotto la patronia pubblica. Alcuni anco di essi si ridevano di
quella forma di parlare che li benefici patronati fossero
in servitú e gli altri liberi, quasi che non sia chiara servitú
l’esser sotto la disposizione della corte romana (la qual li maneggia
contra l’instituzione e fondazione), e non sotto la patronia de’
secolari che li conservano. Oltre la censura d’alcuni
decreti per la suddetta causa, aggiongevano che altri erano
contra le consuetudini e immunitá della chiesa gallicana. La
reservazione delle cause criminali gravi contra li vescovi alla
cognizione del solo pontefice dicevano levar la facoltá alli
concili provinciali e nazionali, che sempre in ogni caso le
avevano giudicate, e con gravar essi vescovi tirandoli a litigar
fuori del regno, contra non solo il costume di Francia, ma
anco li antichi canoni dei concili, che hanno voluto sempre
esser giudicate e terminate le cause nelle proprie regioni. Aggiongevano
esser contra la giustizia e l’uso di Francia che li
benefici potessero esser gravati di pensioni o reservazioni de
frutti, come obliquamente era stato determinato. Parimente
non esser tollerabile che le cause di prima instanzia dal papa
potessero esser levate fuori del regno, perché leva un antichissimo
uso confirmato con molte constituzioni regie; né potersi giustificar
per la eccezione urgente e ragionevol causa,
avendo mostrato l’esperienza di tutti i tempi che con quel
pretesto si levano le cause tutte; e chi vuol disputare se la
causa sia urgente o ragionevole, entra in doppia spesa e difficoltá,
convenendoli litigar in Roma non solo la causa principale, ma anco
quell’articolo. Non approvavano in modo
alcuno che fosse concesso alli mendicanti il posseder beni
stabili; e dicevano che, essendo stati ricevuti in Francia con
quella instituzione, non era giusto che fossero mantenuti se
non in quel medesimo stato; che questo è un perpetuo artificio della
corte romana di cavar de mano li beni ai secolari