Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/384

378 l'istoria del concilio tridentino


dispensati; e se dopo averle lasciate ritorneranno, siano anco scomunicati: e la cognizione di queste cause appartenga ai soli vescovi summariamente. Ma li chierici non beneficiati siano da loro puniti di carcere, suspensione e inabilitá; e li vescovi medesimi, se caderanno in simil errore, non emendandosi dopo esser ammoniti dalla sinodo provinciale, siano suspesi; e perseverando, siano denonciati al papa.

XV. Che i figli dei chierici non nati di legittimo matrimonio non possino aver beneficio né ministerio nelle chiese dove li loro padri hanno avuto beneficio alcuno; né possino aver pensioni sopra i benefici che il padre ha o vero ha avuto; e se in qualche tempo padre e figliuolo hanno benefici nella medesima chiesa, il figliuolo sia tenuto resignarlo fra tre mesi; proibendo anco le resignazioni che il padre fará ad un altro, acciocché quello resigni il suo al figliuolo.

XVI. Che li benefici curati non possino esser convertiti in semplici; e nelli giá convertiti, se il vicario perpetuo non ha entrata conveniente, li sia assegnata ad arbitrio del vescovo.

XVII. Contra li vescovi che si portano bassamente con li ministri dei re, con li titulati e baroni, cosí nella chiesa come fuori, e con troppo indignitá non solo li danno luoco, ma ancora li servono in persona, la sinodo, detestando questo e renovando li canoni spettanti al decoro della dignitá episcopale, comanda alli vescovi che se n’astengano, e abbiano risguardo al proprio grado cosí in chiesa come fuori, raccordandosi d’esser pastori; e comanda anco alli principi e a tutti gli altri che li portino onor e riverenza debita a padri.

XVIII. Che li canoni siano osservati da tutti indistintamente, e non siano dispensati se non per causa conosciuta con maturitá, e senza spesa.

XIX. Che l’imperator, re e ogn’altro principe, che concederanno luoco per duello tra cristiani, siano escomunicati e privati del dominio del luoco dove il duello sará commesso, se lo riconoscono dalla Chiesa; e li combattenti e padrini siano scomunicati, confiscati li beni e perpetuamente infami; e morendo nel duello, non siano sepolti in sacro; e quelli che lo