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libro ottavo - capitolo ix


menti sono amministrati indifferentemente a chi li dimanda, il vescovo faccia che siano confinate e abbiano il proprio parroco; e nelle cittá dove non vi sono parrocchie, siano erette quanto prima.

XIV. Detesta la sinodo e proibisce tutte le instituzioni o consuetudini di pagar alcuna cosa per l’acquisto de titoli o possessioni, eccetto se s’ha da convertir in qualche usi pii, dechiarando per simoniaci quelli che le usurperanno.

XV. Nelle cattedrali e collegiate, dove le prebende e distribuzioni sono troppo tenui, possi il vescovo unirvi benefici semplici, o ridurli a minor numero.

XVI. Vacante la sede episcopale, il capitolo elegga uno o piú economi, o un vicario fra termine di otto giorni; altrimenti quest’autoritá si devolva al metropolitano: e il vescovo, quando sará creato, si faccia da loro render conto dell’amministrazione, e possi punirli se averanno commesso fallo.

XVII. Che nessuna persona ecclesiastica, ancorché cardinale, possi aver piú d’un beneficio; il qual se non basta per viver onestamente, se li possa aggionger un altro beneficio semplice, purché tutti doi non ricerchino residenzia personale; il che s’intenda de tutti li benefici, cosí secolari come regolari, di qual titolo e qualitá si voglia, eziandio commendati. E chi di presente ha piú benefici curati, sia obbligato fra sei mesi, ritenutone un solo, lasciar gli altri; altrimenti tutti s’intendano vacanti. Desidera però la sinodo che sia provvisto ai bisogni dei resignanti in qualche modo comodo, come meglio parerá al pontefice.

XVIII. Succedendo la vacanza di qualsivoglia chiesa parrocchiale in qualonque modo, siano descritti tutti quelli che saranno proposti o che proponeranno se stessi, e tutti siano esaminati dal vescovo con tre esaminatori almanco, e di tutti quelli che da loro saranno giudicati idonei il vescovo elegga il piú sufficiente, al quale sia fatta la collazione della chiesa. E nelli iuspatronati ecclesiastici il patrone presenti al vescovo il piú degno; ma nei iuspatronati laici il presentato dai patroni sia esaminato dalli medesmi esaminatori, e non admesso se