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310 l'istoria del concilio tridentino


conteneva un proemio con tredici decreti e un molto pregnante epilogo. La sustanzia de’ quali era: che la sinodo, oltra le cose statuite sopra le persone ecclesiastiche, ha giudicato dover emendar altri abusi dai secolari introdotti contra l’immunitá della Chiesa, confidando che i principi se ne contenteranno e faranno render la debita obedienzia al clero: e però li ammonisce, inanzi le altre cose, che facciano render dalli loro magistrati, ufficiali e altri signori temporali quell’obbedienza che essi medesimi principi sono tenuti prestare al sommo pontefice e alle constituzioni conciliari. Il che per facilitare, rinnovando, statuisce alcune delle cose decretate dai sacri canoni e dalle leggi imperiali a favor della immunitá ecclesiastica, le quali debbino esser osservate da tutti sotto pena di anatema.

I. Che le persone ecclesiastiche non possino esser giudicate al fòro secolare, ancora che vi fosse dubbio del titolo del chiericato, e quantonque essi medesimi consentissero, o vero avessero renonciato alle cose impetrate, o per qualsivoglia altra causa, eziandio sotto pretesto di pubblica utilitá o di servizio del re; né possino proceder nelle cause di assassinio, se non sará vera e propriamente assassinio e che notoriamente consti; e negli altri casi dalla legge permessi, non lo possino fare, se non precedendo prima la dechiarazione dell’ordinario.

II. Che nelle cause spirituali, matrimoniali, di eresia, decime, iuspatronatus, beneficiali, civili, criminali e miste, pertinenti in qualsivoglia modo al fòro ecclesiastico, cosí sopra le persone come sopra li beni, decime, quarte o altre porzioni spettanti alla Chiesa, e sopra i benefici patrimoniali, feudi ecclesiastici, giurisdizione temporale di chiese, non possino li giudici secolari intromettersi né in petitorio né in possessorio; levata qualonque appellazione, o per pretesto di denegata giustizia, o come d’abuso, o perché sia renonciato alle cose impetrate: e quelli che nelle suddette cause ricorreranno al secolare, siano scomunicati e privati delle ragioni che in quelle li competivano. E ciò sia osservato eziandio nelle cause pendenti in qualonque instanzia.