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libro ottavo - capitolo v


essendo di poco momento, è ben tralasciare. Le importanti furono: che li cardinali fossero scelti di tutte le regioni, acciò il pontefice universale venghi creato da elettori di tutte le nazioni; che le provvisioni sopra le pensioni, reservazioni e regressi abbraccino non solo le future, ma si estendino anco alle passate; che il bacio dell’evangelio nella messa non sia levato all’imperator e re, che debbono defenderlo: che sia dichiarato quali siano li negozi secolari proibiti agli ecclesiastici, per non contradire a quello che giá è deliberato nel decreto della residenzia; che al capo di non aggravar gli ecclesiastici si eccettui la causa del sussidio contra li turchi e altri infedeli.

Non fu tanto molesta alli legati questa proposizione (quantonque contenesse cose di dura digestione), quanto il dubbio posto a campo, che dalla dieta di Vienna li dovesse esser fatta qualche straordinaria dimanda intorno la mutazione dei riti ricevuti dalla chiesa romana e relassazione dei precetti de iure positivo.

Il 3 d’agosto diedero li francesi le loro osservazioni, delle quali le essenziali furono: che il numero de’ cardinali non ecceda ventiquattro, e non siano creati novi, sinché il presente numero non è ridotto a quella paucitá. Siano assonti di tutti li regni e provincie. Non possino esser dui d’una medesima diocesi, né piú di otto d’una nazione. Non siano minori di trent’anni. Non possi esser assonto fratello o nepote del pontefice o d’alcun cardinale vivente. Non possino aver vescovati, acciò assistino sempre al pontefice; ed essendo la dignitá di tutti uguale, abbiano anco un’ugual entrata. Quanto alla pluralitá de’ benefici, nessun possi averne piú di uno, levata la differenzia, incognita alli buoni secoli, de semplici e curati, compatibili e incompatibili; e chi al presente ne tiene molti, ne elegga un solo fra breve tempo. Che sia levato a fatto la resignazione in favore. Che non si debbi proibir il conferir benefici a soli quelli che hanno la lingua, perché le leggi di Francia senza alcuna eccezione proibiscono ad ogni sorte di esteri aver uffici né benefici nel regno. Le cause criminali dei vescovi non possino esser in alcun modo giudicate fuori del