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libro ottavo - capitolo v


Fu dato il voto brevemente da tutti li padri sopra il primo articolo concordemente alla negativa, senza metterci alcuna difficoltá; e l’arcivescovo di Praga e il vescovo di Cinquechiese, che procuravano il parlarne piú pensatamente, a pena furono uditi. Non cosí passò la materia dei clandestini, ma furono centotrentasei che approvarono l’annullazione, cinquantasette che contradissero, e dieci che non volsero dechiararsi. Secondo l’opinione della maggior parte fu formato il decreto: che se ben li matrimoni clandestini sono stati veri matrimoni, mentre la Chiesa non li ha irritati (e però la sinodo condanna di anatema chi sente in contrario), nondimeno la Chiesa li ha sempre detestati: ora, vedendo gli inconvenienti, determina che tutte le persone che per l’avvenire contraeranno matrimonio o sponsali senza la presenza di tre testimoni almeno, siano inabili a contraerli, e però l’azione fatta da loro sia irrita e nulla. E dopo quello seguiva un altro decreto, dove erano comandate le denoncie, con conclusione che, essendo necessitá di tralasciarle, il matrimonio si potesse fare, ma in presenzia del parroco e di cinque testimoni almeno, pubblicando le denoncie doppoi, con pena di scomunica a chi contraesse altramente. Ma quel gran numero che voleva annullar li clandestini era diviso in due parti, seguendo l’una l’opinione di quei teologi che concedono alla Chiesa potestá d’inabilitar le persone, e l’altra quelli dell’irritar il contratto. Nelli medesimi legati vi era differenzia d’opinione. Morone si contentava d’ogni deliberazione, purché si espedisse; varmiense era d’opinione che la Chiesa non avesse potestá alcuna sopra di questo, e che si dovessero aver tutti li matrimoni, col consenso de’ contraenti in qualonque modo celebrati, per validi; Simonetta diceva che quel distinguer il contratto dal matrimonio e dar potestá alla Chiesa sopra di quello non sopra di questo, li pareva distinzion sofistica e fabbrica chimerica; e inclinava assai al non far novitá.

Sopra li abusi del matrimonio da molti prelati fu messo in considerazione che le cause d’impedir li matrimoni e averli

per nulli, eziandio contratti, erano tante e cosí spesso occor-


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