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262 l'istoria del concilio tridentino


parimente servino alla Chiesa in abito e tonsura, per deputazione del vescovo.

VII. Che quando si tenirá ordinazione, tutti siano chiamati, il mercordi inanzi, alla cittá, e sia fatta diligente inquisizione ed esanime di loro dal vescovo, con assistenzie di chi gli parerá.

VIII. Le ordinazioni non siano tenute se non nei tempi statuiti dalla legge, nella chiesa cattedrale, presenti li canonici; e quando si tenirá in altro luoco della diocesi, si faccia nella chiesa piú degna, e presente il clero. Ognuno sia ordinato dal proprio vescovo, e a nessun sia concesso ordinarsi da altro, se non con littere testimoniali del proprio.

IX. Che il vescovo non possa ordinar un suo familiare non suddito, se non averá abitato con lui tre anni, e conferendoli immediate beneficio.

X. Nessun abbate o altro prelato possi conferir la prima tonsura o gli ordini minori se non a’ sudditi loro regolari; né questi o altri prelati, collegi o vero capitoli, possino conceder lettere dimissorie a chierici secolari per ricever gli ordini.

XI. Che gli ordini minori siano conferiti a chi intende lingua latina, e con interposizione de tempi tra l’uno e l’altro; ed essendo questi gradi agli altri, nessun sia ordinato, se non vi sia speranza che possi deventar degno degli ordini sacri; e dall’ultimo di essi minori s’interponi un anno al suddiaconato, se dal vescovo per utilitá della Chiesa non sará giudicato altrimenti.

XII. Nessun sia ordinato al suddiaconato inanzi il vigesimosecondo; al diaconato inanzi il vigesimoterzo; al presbiterato inanzi il vigesimoquinto; né da questo siano esenti li regolari.

XIII. Che li suddiaconi e diaconi siano prima esperimentati negli ordini minori, e sperino di poter viver in continenzia, servino alla chiesa alla quale sono applicati, e reputino molto conveniente il ricever la comunione la dominica e giorni solenni, quando ministrano all’altare. Li suddiaconi non passino a grado piú alto, se non esercitati per un anno nel pro-