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118 l'istoria del concilio tridentino


giorni di digiuno e nell’avvento, e sempre che sará opportuno, debbia predicare.

X. Che l’istesso faccia il piovano, quando vi sono audienti.

XI. Che l’abbate e prior conventuale legga la sacra Scrittura, e instituisca ospitale, sí che siano restituite alli monasteri le antiche scole e ospitalitá.

XII. Che li vescovi, piovani, abbati e altri ecclesiastici, inetti a far il loro officio, ricevino per quello coadiutori, o cedino alli benefici.

XIII. Che per conto del catechismo e instruzione summaria della dottrina cristiana sia ordinato quello che la cesarea Maestá ha proposto al concilio.

XIV. Che un sol beneficio sia conferito ad uno, levata via la differenza della qualitá di persone e de benefici compatibili e incompatibili (division nova, incognita agli antichi decreti, causa di gran turbo nella chiesa cattolica); e li benefici regolari siano dati a’ regolari, e li secolari a’ secolari.

XV. Che chi al presente ne ha due o piú, retenga quel solo che eleggerá tra breve tempo, altramente incorra la pena degli antichi canoni.

XVI. Che, per levar ogni nota d’avarizia dall’ordine sacerdotale, sotto qualsivoglia pretesto non sia richiesta alcuna cosa per l’amministrazione delle cose sacre, ma sia provvisto che li curati con due o piú chierici abbiano di che vivere ed esercitar l’ospitalitá; dando ordine il vescovo con unione de benefici o assignazione di decime, o vero, dove ciò non si potrá, provvedendo il prencipe per subvenzioni e collette imposte sopra le parrocchie.

XVII. Che nelle messe parrocchiali sia esposto l’Evangelio chiaramente, secondo la capacitá del populo; e le preghiere che il parroco fa insieme col populo siano in lingua volgare; e finito il sacrificio in latino, facciano pubbliche orazioni in lingua volgare parimente, e si possi in quel tempo e nell’altre ore cantar nella medesima lingua canti spirituali o salmi di David, approvati dal vescovo.