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138 | l'istoria del concilio di trento |
non comprendesse li canonici delle cattedrali o altre dignitá
delle collegiate, le quali non per privilegi, ma per antichissima consuetudine, o vero per sentenzie passate in giudicato,
o per concordati stabiliti e giurati con li vescovi si ritrovavano in possessione di non esser soggetti al giudicio episcopale, e altri anco restringendo alle sole occasioni di visita,
fu nel quarto capo ordinato, quanto ai chierici secolari, che
si estendesse a tutti i tempi e a tutte le sorti di eccessi, e
dechiarato che nessuna delle suddette cose ostassero.
Non nasceva minor disordine perché dal pontefice a qualunque cosí ricercava, con li mezzi usati in corte, era concesso giudice ad elezione del supplicante, con autoritá di proteggerlo, defenderlo e mantenerlo in possessione delle ragioni, levando le molestie che gli fossero date, estendendo anco la grazia alli domestici e familiari. E questa sorte di giudici chiamavano «conservatori»; li quali estendevano l’autoritá loro (in luoco di defendere il supplicante dalle molestie) a sottrarlo dalle giuste correzioni, e anco a dare molestia ad altri ad instanzia loro, e travagliare li vescovi e altri superiori ecclesiastici ordinari con censure. A questo disordine provvede il quinto capo, ordinando che non giovino le grazie conservatorie ad alcuno, ad effetto che non possi esser inquisito, accusato e convenuto inanzi l’ordinario nelle cause criminali e miste. Appresso, che le civili, dove egli sia attore, non possino essere trattate inanzi al conservatore; e nelle altre, se l’attore averá il conservatore per suspetto o nascerá differenzia tra esso e l’ordinario sopra la competenzia di fòro, siano eletti arbitri secondo la forma della legge; e che le lettere conservatorie che comprendono anco i familiari non si estendano se non al numero di due soli e che vivino a spese di lui, e simili grazie non durino per piú che cinque anni; né i conservatori possino aver tribunali; non intendendo però la sinodo di comprender in questo decreto le universitá, collegi de dottori o scolari, li luochi de’ regolari e li ospitali. Sopra la qual eccezione, quando questo capo fu trattato, vi fu grandissima contenzione, perché pareva alli vescovi che contra ogni