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110 | l'istoria del concilio di trento |
ben volevano conservata l’autoritá del papa, desideravano
esserci per qualche cosa; massime dovendo star alla residenza.
Però si venne a temperamenti. Il restituir li giudici sinodali
fu da quasi tutti escluso, ché diminuiva l’autoritá episcopale
e teneva del populare; l’andar per gradi nell’appellazione, se
ben sostentato da molti, fu escluso dalla pluralitá de’ voti. L’appellare dalle sole difinitive si accomodò con limitazione nelle
sole cause criminali, lasciati li giudici civili nello stato stesso,
se ben avevano quelli forse bisogno maggiore di esser riformati. Per quel che tocca il giudicio contra le persone dei
vescovi, non desiderando alcuno di facilitar li giudici contra
di sé, non si parlò di restituirli alle sinodi parrocchiali, de
quali giá erano propri, ma di provvedere che, restando in
mano del papa, passassero con maggior dignitá di quell’ordine, moderando le commissioni che da Roma si davano,
per quali erano costretti comparire e sottomettersi a persone
d’ordine inferiore. E questo fu cosí ardentemente da tutti
desiderato che fu necessario al legato condescendervi, quantunque non li piacesse esaltazione alcuna dei vescovi, levandosi al papa tutto quello che a loro si dava.
Li prelati germani proposero che le leggi delle degradazioni fossero moderate, come quelle che erano fatte intollerabili e porgevano molta occasione di querimonia in Germania; poiché, essendo una pura ceremonia che impedisce la giustizia, e avendone chiesta la moderazione sino dal 1522 nel trigesimoprimo delli Cento Gravami, il vedere che si perseveri nell’abuso ad altri genera scandolo, ad altri è materia di detrazione.
Antico uso della Chiesa fu che, dovendo ritornare alcuna persona ecclesiastica allo stato secolare, acciocché non apparisca che li deputati al ministerio della Chiesa servissero a cose mondane, costumavano li vescovi di levarli il grado ecclesiastico, ad esempio della milizia, che per tenersi in onorevolezza non concedeva che un soldato ritornasse alle fazioni civili o fosse al giudice civile sottoposto, se prima non era spogliato del grado militare, che perciò fu detto degradazione,